Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – Ingiunzione di pagamento – Modesta entità  – Non sussiste

Non sussiste il requisito del periculum in mora per la concessione della misura cautelare ove sia in gioco un pagamento di modesta entità   richiesto con un atto d’intimazione che non determina alcuna attività  esecutiva (nella specie si trattava dell’intimazione del Comune per il pagamento del conguaglio degli oneri concessori per un esercizio commerciale).

N. 00697/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01447/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2013, proposto da:

Lucos Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia De Bonis, Lucia De Bonis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Cicciotti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. 178/2013 del 25/09/2013, prot. al n. 022523, notificato alla società  ricorrente in data 27/09/2013 del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo con il quale è stato ingiunto alla ricorrente in solido con i sigg. De Bonis Nicola, De Bonis Aldo e De Bonis Valentino di pagare la somma di € 60.148,22 quale “conguaglio” degli oneri concessori, interessi legali e rimborso spese di procedimento e notifica del provvedimento, e per l’annullamento di ogni altro atto prodromico, annesso, connesso, presupposto e consequenziale, in quanto trattasi di oneri concessori non dovuti perchè: 1) trattasi di oneri già  in precedenza versati dalla LUCOS SRL, infatti il Comune d San Giovanni Rotondo ha rilasciato alla Lucos s.r.l., per avvenuto pagamento degli oneri stabiliti nelle CC.EE. rilasciatele, ben due svincoli delle due polizze fidejussorie stipulate dalla LUCOS SRL con la Unipol Ass.ni spa a garanzia del pagamento degli oneri concessori, di urbanizzazione, dei costi di costruzioni, etc… sotto meglio indicate, oggetto del provvedimento di cui si chiede l’annullamento; 2) gli oneri concessori e di urbanizzazione richiesti dall’ente comunale sono frutto di erroneo calcolo e pertanto la ricorrente hanno effettuato pagamenti maggiori di quanto avrebbero dovuto corrispondere; 4) è ormai maturata prescrizione nei confronti della ricorrente, per mancato esercizio da parte del Comune de quo di un presunto diritto al rimborso degli oneri concessori per un arco temporale superiore ai 10 anni, idoneo a farlo estinguere per decorso del termine prescrizionale.
Nonchè per l’accertamento e la declaratoria di non decadenza degli stessi oneri.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Lucia De Bonis e Stefania Cicciotti;
 

Rilevato che in questa sede viene contestata l’ordinanza – ingiunzione n. 178/2013 del 25/09/2013 con cui è stato intimato alla ricorrente in solido con i sigg. De Bonis Nicola, De Bonis Aldo e De Bonis Valentino di pagare la somma di € Euro 60.148,22 , quale “conguaglio” degli oneri concessori;
rilevato che , da un lato il pregiudizio lamentato è meramente economico (e di non particolare entità  tenuto conto della circostanza che l’attività  cui l’ordinanza si riferisce è di carattere imprenditoriale), e per ciò agevolmente riparabile a mezzo di restituzione della somma, dall’altro che l’ordinanza in questione è una intimazione di pagamento che non determina, allo stato, alcuna attività  esecutiva sul patrimonio degli obbligati in solido;
ritenuto, pertanto, che difetta il requisito del periculum;
ritenuto che le spese possono essere, in questa fase integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)