Procedimento amministrativo – Partecipazione  – Domanda aspettativa – Rigetto con  telegramma – E’ preavviso di rigetto – Conseguenze

E’ inammissibile il ricorso avverso un telegramma contenente la comunicazione del rigetto della domanda di aspettativa del dipendente, dovendo tale atto essere interpretato quale preavviso di rigetto,  non lesivo per il ricorrente. 

N. 00687/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01453/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2013, proposto da:

Nicola Di Fiore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Girone in Bari, alla via Clinia n. 34;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; Ministero della Difesa Direzione Generale del Personale Militare;

per l’ottemperanza
-del provvedimento di cui a telegramma 27/8/2013, ricevuto dal ricorrente in data 2/9/2013, con il quale gli veniva comunicato il rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il collocamento in aspettativa per la frequenza del dottorato di ricerca;
-di ogni altro atto comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Lucrezia Girone, per delega dell’avv. Gianfranco Di Mattia;
 

Considerato che l’atto impugnato si sostanzia in un preavviso di rigetto, in quanto tale meramente procedimentale e non suscettibile di produrre la lamentata lesione nella sfera giuridica dell’interessato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)