Istruzione pubblica  – Prova selettiva – Omessa considerazione titoli – Per disguido informatico – Conseguenze

Dev’essere sospesa graduatoria di accesso alla facoltà  universitaria nella parte in cui non sono stati considerati i titoli presentati dall’interessata che non siano pervenuti per un  disguido informatico e che non siano oggetto di contestazione.
 

N. 00682/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01020/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Clementina Giulia Maria Gentile Fusillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabino Annoscia e Paolo Di Bello, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Abate Gimma n. 147;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio legale dell’Ente in Bari, piazza Umberto, 1; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
Virgilio Nazzaro; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria di accesso alla facoltà  di “Medicina e Chirurgia” pubblicata il 9 maggio 2013, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in 874^ posizione con 43,00 punti, anzichè in 341^ posizione con 51,00 punti;
nonchè con motivi aggiunti
della graduatoria di accesso alla facoltà  di “Medicina e Chirurgia” degli “assegnati” alla sede Universitaria di Bari e alle altre Università , pubblicata il 29 luglio 2013 dalle Amministrazioni resistenti e successive modifiche e integrazioni;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università  degli Studi di Bari e di Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Sabino Annoscia; Lucrezia Saracino; Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che la ricorrente rappresenta di essersi trovata nell’impossibilità  di allegare in via telematica la certificazione dei titoli in suo possesso, che avrebbero inciso favorevolmente sul voto finale e che il dedotto malfunzionamento del sistema informatico non è oggetto di contestazione;
Considerato, altresì, che non vi è contestazione neanche in ordine all’effettivo possesso dei titoli stessi;
Ritenuto, infine, sussistere il periculum in mora giacchè la suddetta si trova nell’impossibilità  di iscriversi all’Università ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)