Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Presupposti – Assenza di fumus – E’ dirimente 

Qualora i motivi di ricorso, sebbene articolati diffusamente, siano riconducibili a profili di censura privi del requisito del fumus in base a consolidata giurisprudenza, l’istanza cautelare non può  essere accolta, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al periculum.

N. 00676/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01405/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2013, proposto da:

Cerpes S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Morelli, con domicilio eletto presso Antonella Pezzuto in Bari, via Bavaro, n.38;

contro
Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

nei confronti di
Consultec S.r.l.; 

per l’annullamento/ la declaratoria di nullità ,
previa sospensione dell’efficacia:
– del Decreto Commissariale n. 2075 del 24.07.13, reso noto alla odierna istante a mezzo missiva prot. n. 2602/7 del 02.08.13, a firma del Commissario Ing. Saverio Riccardi, inviata via fax in data 02.08.13 dal n. 080/5413246 al n. 0835/264199, con cui l’Ente resistente comunicava di aver aggiudicato in via provvisoria alla soc. Consultec srl l’affidamento del Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
– di tutti gli atti relativi all’istruttoria o comunque al procedimento che ha condotto all’adozione del citato provvedimento commissariale, ivi compreso il Disciplinare di Gara per la sua assoluta genericità  in punto di individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio, in quanto propedeutici al medesimo, nonchè, eventualmente, tutti quelli successivi attraverso cui la decisione de qua ha trovato esecuzione o più in generale sostanziale conferma e ratifica;
– degli allegati, delle relazioni e degli elaborati tecnici connessi in qualche modo con l’adozione del provvedimento finale impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Morelli;
 

Rilevato che il ricorso si incentra, in estrema e doverosa sintesi, su due profili di censura:
la contestazione dell’attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta, sotto il profilo del soddisfacimento dell’onere motivazionale;
la contestazione della congruità  del punteggio attribuito.
Ritenuto che tali profili di censura non integrano il requisito del fumus, in base a consolidata giurisprudenza;
ritenuto che la mancata costituzione delle controparti giustifica la statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Nulla per le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)