Giurisdizione – Diritto alla salute – Diritto soggettivo – Diniego autorizzazione a cure specialistiche all’estero – Discrezionalità  tecnica della p.A. – Irrilevanza –  Giurisdizione del G.O. 

 
In materia di autorizzazione allo svolgimento di cure specialistiche all’estero, secondo recenti arresti sia della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 20577/2013 e n. 2867/2009) che del Consiglio di Stato (III Sez. n. 2073/2013), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non già  a quello amministrativo, in quanto la domanda volta a tutelare il diritto alla salute inerisce ad un diritto soggettivo che, in quanto tale, non è suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità  tecnica esercitabile dalla P.A., anche laddove la stessa dovesse essere riferita all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni (diniego di rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione).
 

N. 01664/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2013, proposto da: 
C. L.,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo F. Ingravalle e Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Garibaldi 63; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza G. Cesare 11; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lungomare Starita 6; 

per l’annullamento
del parere prot. n. 86/2013, reso dal “Centro Regionale di Riferimento” in data 29.6.2013, recante diniego alla fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta a beneficio di L.G., da eseguirsi a decorrere dal 14.9.2013 presso il centro svizzero di altissima specializzazione “K.V.”;
della nota ASL BA -Distretto Socio Sanitario n. 11 – prot. n 116975 del 2.7.2013, di trasmissione del testè epigrafato “parere” negativo;
nonchè
di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Morgigno, Vito Aurelio Pappalepore, per delega dell’avv. Alessandro Delle Donne, e Carmine Cagnazzo, per delega dell’avv. Edvige Trotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato la nota con la quale gli è stata denegata la possibilità  di fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta in favore del figlio G.L., da eseguirsi a decorrere dal 14.9.2013 presso il centro svizzero di altissima specializzazione “K.V.”.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 4 D.M. Sanità  3.11.1989, violazione dell’art. 5 D.P.C.M. 1.12.2000, dell’art. 3 L. 595/85, dell’art. 32 Cost., violazione degli artt. 10, 17 e 26 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone disabili, violazione dell’art. 3 D.M. Sanità  3.11.1989, della delibera di G.R. n. 2066/2009, eccesso di potere sotto vari profili;
2. violazione dell’art. 5, comma 1, D.P.C.M. 1.12.2000, violazione dell’art. 32 Cost.;
3. eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituite l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e l’A.S.L. Bari eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2013, avvisate le parti della possibilità  di decisione del ricorso in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.
Nonostante, infatti, si siano registrati orientamenti contrastanti della giurisprudenza in materia, i più recenti arresti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato che “la controversia relativa al diniego dell’autorizzazione ad effettuare cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all’estero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario giacchè la domanda è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo – il diritto alla salute – non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità  meramente tecnica attribuita in materia alla P.A., senza che rilevi che, in concreto, sia stato chiesto l’annullamento dell’atto amministrativo, il quale implica solo un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e non osta alla possibilità  per il giudice di interpretare la domanda come comprensiva della richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare le cure all’estero (Cass. SS. UU., ordinanza n. 20577/2013, sentenza n. 2867/2009)”.
In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato, affermando che la controversia avente ad oggetto il diniego di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni, che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità  del caso clinico (art. 5, l. 23 ottobre 1985 n. 595 e relativo decreto del Ministro della sanità  3 novembre 1989, come successivamente modificato), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità  ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità  di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacchè viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità  meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2073 del 15.4.2013).
Nel caso di specie, quindi, venendo in rilievo il diniego di autorizzazione e il conseguente diniego di rimborso delle spese sostenute per le cure ottenute all’estero, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., indicando l’autorità  giudiziaria ordinaria quale giudice munito di giurisdizione sulla controversia.
L’esito della lite e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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