Istruzione pubblica – Università  – Sospensione di incarico – Tutela cautelare – Danno grave e irreparabile – Non sussiste

Deve essere respinta per assenza del presupposto del danno grave ed irreparabile la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con cui è stato sospeso un incarico di insegnamento del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, atteso che l’insegnamento sospeso riguarda il I semestre dell’anno accademico in corso, giunto quasi a termine, e che il provvedimento impugnato fa salvi gli esami conclusivi del corso.


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Vedi TAR, ric. n.1783 – 2012

N. 00009/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01783/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2012, proposto da:

Francesco Inchingolo, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Procacci e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso in Bari, presso l’Ufficio Legale dell’Università  in piazza Umberto I 1; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio di Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari, adottata nella riunione del Consiglio di Facoltà  del 26.11.2012 e resa esecutiva nella seduta del Consiglio di Facoltà  del 17.12.12, con la quale viene sospeso l’espletamento dell’incarico di insegnamento di Odontoiatria preventiva e di comunità  del 2° anno, 1° semestre del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria NOT-TER”;
di ogni atto presupposto o connesso e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
ritenuto, infatti, che l’insegnamento sospeso riguarda il I semestre del corrente anno accademico, giunto quasi al termine, e che il provvedimento impugnato fa espressamente salvo lo svolgimento degli esami conclusivi del corso, di tal che il provvedimento impugnato non pare idoneo ad arrecare alcun danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente;
che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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