Pubblico impiego – Rapporto di servizio –  Sospensione – Motivazione

Non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari avverso il provvedimento che dispone nei confronti di un dipendente dell’amministrazione sanitaria la proroga del termine di sospensione dallo svolgimento di attività  assistenziale, se l’atto dà  conto del sopravvenuto rinvio a giudizio del destinatario e ancora il suddetto termine alla definizione del giudizio penale di appello. Vieppiù, quando lo stesso provvedimento tiene conto del parere del Comitato dei Garanti ex art. 5, comma 14 D.lgs. 517/1999, acquisito nel corso del procedimento sfociato nella sospensione dal servizio.

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Vedi TAR, ric. n. 287 – 2012

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N. 00007/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00287/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

M. A. N., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola 166/5;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Pizzoli, 8; 
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Prudente e Simona Sardone, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ateneo in piazza Umberto I 1; 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Regione Puglia; 

nei confronti di
Comitato dei Garanti ex art. 5, comma 14, D.Lgs. 517/99; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Direttore Generale n. 1580 del 21.12.2011, avente ad oggetto “proroga del termine di cui alla deliberazione n. 1337 del 23.12.2010, inerente alla sospensione del prof. M. N.”;
di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi presupposti che consequenziali, comunque lesivi, ancorchè non conosciuti, ivi compresa la nota a firma del Direttore Generale prot. n. 0115912/DG del 21.12.2011 recante anch’essa in oggetto “proroga del termine di cui alla deliberazione n. 1337 del 23.12.2011”;
e, quanto ai motivi aggiunti notificati il 18.12.2012,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento contenuto nella nota prot. 0098307/DG del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari del 21.12.2012, avente ad oggetto “deliberazioni di D.G. n. 1337 del 23.12.2010 e n. 1580 del 21.12.2011 – riscontro missiva avv. Felice Eugenio Lorusso e prof. M. A. N.”;
di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso, Michaela de Stasio, per delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore, e Simona Sardone;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
ritenuto, infatti, che il provvedimento di proroga della sospensione del ricorrente dallo svolgimento dell’attività  assistenziale, impugnato con i motivi aggiunti, dà  conto della imminenza della decisione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 771/2012 di questo Tribunale, che ha respinto l’impugnazione dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione dall’attività  assistenziale del ricorrente, e del sopravvenuto rinvio a giudizio dello stesso all’esito delle indagini preliminari che lo hanno coinvolto, ancorando il termine della sospensione alla definizione del giudizio di appello, con valutazione che pare immune dai vizi di legittimità  dedotti con il ricorso;
considerato, altresì, che il parere del Comitato dei Garanti, che ha ritenuto giustificata la sospensione fino all’eventuale sentenza definitiva del giudice penale, è stato acquisito nel corso del procedimento sfociato nella sospensione dal servizio, e che di tale parere si è tenuto conto anche nel provvedimento di proroga impugnato con i motivi aggiunti;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)