1. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Anomalia – Costo del personale – Significativamente  inferiori ai minimi tariffari del CCNL – Mancata giustificazione – Conseguenze

 
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Aggiudicazione – Tutela cautelare – Presupposti 

 
 
1. Un’offerta proposta in una pubblica gara d’appalto che sia connotata, quanto al costo del personale, da significativa violazione dei minimi tariffari previsti dal CCNL, e che non sia giustificata dalla proponente, si appalesa illegittima poichè manifestamente inattendibile.
 


2. Merita accoglimento l’istanza cautelare proposta con il ricorso principale nei confronti di un provvedimento di aggiudicazione di un contratto pubblico, qualora il ricorso incidentale non appaia prima facie meritevole di accoglimento e sussista il periculum in mora, a causa dell’imminente perfezionamento della procedura con relativa stipula del contratto.

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Vedi TAR, ric. n. 1747 – 2012

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N. 00008/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01747/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2012, proposto da:

Studio Ega s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott.ssa Claudia Golinelli, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, alla via Amendola n.166/5;

contro
Regione Puglia, in persona del presidente della G.r. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n.25; 

nei confronti di
Spazio Eventi s.r.l., in persone del presidente e legale rappresentante p.t., dott. Vittorio Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Ancora e Felice Fitto, con domicilio eletto presso l’avv.Gennaro Notarnicola in Bari, alla via Piccinni n.150; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della Determina Dirigenziale dell’8 novembre 2012, comunicata il 20.11.2012 con la quale la Regione Puglia procedeva all’aggiudicazione della “Procedura aperta, per l’affidamento del contratto di servizi connessi con l’organizzazione e la realizzazione di workshop, seminari e convegni di promozione economica, nonchè di logistica missioni incoming/outgoing, in relazione alle iniziative di promozione dell’internazionalizzazione, promosse dall’Area Politiche per lo Sviluppo Economico,il Lavoro e l’Innovazione Tecnologica, Servizio Internazionalizzazione a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013, Asse VI, Linea di Intervento 6.3. Interventi per il Marketing Territoriale e per l’Internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi Locali” alla Società  Spazio Eventi s.r.l.;
-di tutti gli atti e i verbali adottati dalla Commissione di gara ed in particolare del verbale n.17 dal quale emerge che l’offerta della Spazio Eventi s.r.l. non è stata ritenuta anomala;
-di ogni altro atto prodomico, connesso o comunque consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della società  Spazio Eventi a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso, per delega dell’avv. Angelo Clarizia; Alberto Bagnoli; Luciano Ancora; Felice Fitto;
 

-considerato che il ricorso incidentale non appare prima facie meritevole di accoglimento per due ordini di ragioni: sia perchè il budget complessivo, rispetto al quale calcolare la contestata percentuale riferita ai servizi a richiesta, è insuscettibile di essere determinato ex ante posto che la selezione si è fondata solo su listini prezzi per ogni singola voce; sia perchè ai fini della prova del requisito di capacità  professionale null’altro era richiesto se non le fatture e le attestazioni dei servizi svolti, documenti regolarmente esibiti dalla ricorrente principale;
-considerato altresì, venendo alle censure articolate nel ricorso principale, che l’offerta della controinteressata appare manifestamente inattendibile con particolare riguardo alla voce costo del personale che si discosta in modo significativo dai minimi tariffari previsti dal CCNL e dalle tabelle ministeriali, senza trovare nelle argomentazioni addotte in sede di verifica dell’anomalia idonea giustificazione;
-ritenuto infine sussistere il periculum in mora atteso l’imminente perfezionamento della procedura con relativa stipula del contratto;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare l’Amministrazione resistente e la società  controinteressata, che liquida in €1.000,00 (mille/00) a carico di ognuna in favore della ricorrente principale.
Fissa la discissione del ricorso all’udienza pubblica del 3 maggio 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)