Contratti pubblici – Gara – Procedura negoziata – Aggiudicazione – Impugnazione da parte dell’ultima classificata – Presupposti – Fattispecie 

In sede di sommario esame proprio della fase cautelare, si appalesa inammissibile il ricorso con cui il ricorrente collocato in ultima posizione nella graduatoria impugna gli atti di gara con esclusivo riferimento all’aggiudicazione in favore della prima classificata e non anche alle posizioni degli altri concorrenti. 


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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 20 marzo 2013, n.1017 – 2013; ric. n. 1286 – 2013


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N. 00010/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01821/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2012, proposto da:

La Gioia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola, 21;

contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

nei confronti di
Impresa Costruzioni Meccaniche Edili S.r.l. (I.C.M.E. S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Matera, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Direttore Generale n. 136221 del 13.11.2012, avente ad oggetto: “Procedura negoziata di tipo “chiuso” ex art. 232 comma 13 del D.L.gs. n. 163/2006, per l’appalto dei lavori di potenziamento della rete idrica a servizio dell’abitato di Bitonto e Frazioni”, con il quale sono stati approvati i verbali di gara formati dalla Commissione Giudicatrice, dichiarando aggiudicataria l’impresa ICME s.r.l.;
nonchè,
in forza degli articoli 121,122 e 123 del D.lgs. n. 104/2010:
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto che dovesse essere stipulato, nelle more della definitiva decisione della causa nel merito tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata intimata;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto;
per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e di Impresa Costruzioni Meccaniche Edili S.r.l. (I.C.M.E. S.r.l.);
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mariani, Giovanni Nardelli, Vincenzo Matera;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
considerato, infatti, che, avendo la ricorrente impugnato gli atti di gara con riferimento esclusivamente all’aggiudicazione in favore della prima classificata, e non alle posizioni degli altri concorrenti, pur essendo collocata in ultima posizione nella graduatoria, il ricorso si palesa inammissibile;
che le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori di legge per ciascuna delle parti resistenti costituite.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)