Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Impugnazione atto presupposto – Tardività 

Non è impugnabile l’avviso con il quale l’Amministrazione comunale rende nota l’asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, nonchè il successivo provvedimento con cui comunica l’intervenuta aggiudicazione definitiva, allorchè le censure proposte con il ricorso abbiano sostanzialmente ad oggetto scelte operate in sede di piano delle alienazioni approvato con delibera consiliare, nei cui confronti il ricorso non si manifesta tempestivo.

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Vedi TAR, ric. n. 458 – 2012

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N. 00006/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00458/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Geoeco Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Chionchio, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Curigliano in Bari, alla via Dalmazia n.161;

contro
Comune di Peschici, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Niccolò Pizzoli n.8; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dell’Avviso di asta pubblica a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Peschici dell’1.2.2012, con il quale si “rende noto” l’asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, nella parte in cui dispone per la vendita dei lotti nn. 1,2 e 3;
-di ogni atto a questo presupposto e connesso, ivi compresa la deliberazione del C.C. del Comune di Peschici n.30 del 04.07.2011, recante “Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari;
-di ogni atto consequenziale, allo stato non conosciuto;
e quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.12.2012:
-della nota a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Peschici dell’1.10.2012, con la quale si comunicava l’intervenuta aggiudicazione deifinitivas;
-della determina dello stesso Responsabile prot. n.161 del 3.7.2012;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschici;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Chionchio e Lorenzo Derobertis;
 

-considerato che le censure proposte sembrerebbero sostanzialmente appuntate sulle scelte operate in sede di piano delle alienazioni approvato con delibera di C.C. n.30 del 4.7.2011 e che rispetto a siffatte determinazioni il gravame non appare -prima facie- tempestivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)