1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Censure idonee a travolgere intero procedimento – Contraddittorio – Integrazione – àˆ necessaria – Fattispecie
 
2. Processo amministrativo – Contraddittorio – Integrazione – Verifica ex art. 49, comma 2, C.P.A. – àˆ preliminare
 
3. Processo amministrativo – Contraddittorio – Integrazione – Notificazione per pubblici proclami – Quando è richiesta
 
4. Processo amministrativo – Contraddittorio – Integrazione – Notificazione per pubblici proclami – Disciplina applicabile

 
1. Nel caso in cui le doglianze formulate siano idonee a travolgere interamente il procedimento amministrativo a cui abbiano preso parte più soggetti, si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti (nella specie il TAR, delibando un ricorso proposto avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di lotti produttivi, ha ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura in quanto le censure articolate – in particolare quella con cui si è contestata la nomina della Commissione che ha esaminato le domande – si sono rivelate potenzialmente idonee a travolgere l’intero procedimento).
 
2. Ai sensi dell’art. 49, comma 2, C.P.A. l’integrazione del contraddittorio può essere disposta soltanto dopo che il Collegio abbia verificato che il ricorso non sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, perchè in tali ipotesi non deve essere ordinata.


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Vedi TAR, ric. n. 162 – 2011


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3. In tema di integrazione del contraddittorio, quando il numero dei controinteressati è tale da rendere particolarmente difficile la notificazione nei modi ordinari, anche al fine di non allungare i tempi del processo, deve essere  autorizzata la notificazione per pubblici proclami, designando comunque alcuni destinatari ai quali la notificazione va effettuata nelle forme ordinarie, in modo da meglio garantire ai controinteressati la conoscibilità  della controversia.
 
4. La vigente disciplina in tema di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami è da rinvenirsi negli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49 C.P.A. e, per quanto da queste norme non regolato, nell’art. 150 c.p.c..
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Vedi Cons. St., ordinanza 19 febbraio 2013, n. 595 – 2013 ric. n. 630 – 2013 
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N. 00013/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2011, proposto da Guglielmo Onofrio Facchini, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caggiano in Bari, via N. De Giosa, 79;

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso l’avv. Mara Caponio in Bari, corso Mazzini n. 136/D; 

nei confronti di
Molfetta Energia S.r.l.; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente del Settore Territorio 8 novembre 2010 n. 184, pubblicata il giorno 11 novembre 2010, recante l’approvazione definitiva della graduatoria delle ditte interessate all’assegnazione dei lotti produttivi relativi al P.I.P. in ampliamento, approvato con deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Molfetta 10 aprile 2008 n. 34, di cui all’avviso pubblicato il 23 settembre 2009;
– degli atti alla suddetta determina connessi, in particolare, dei verbali 20 ottobre 2010 n. 6, 28 ottobre 2010 n. 7 e 29 ottobre 2010 n. 8, nonchè, occorrendo, della determina dirigenziale 7 settembre 2010 n. 151, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria delle ditte aspiranti all’assegnazione dei lotti nell’ambito del P.I.P. indicato e dei verbali a tale determina presupposti, I dicembre 2009 n. 1, 8 gennaio 2010 n. 2, 12 gennaio 2010 n. 3, 3 maggio 2010 n. 4 e 14-25 maggio 2010 n. 5;
– di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale;
nonchè subordinatamente
per l’accertamento
del diritto del signor Facchini al punteggio dovuto in dipendenza delle priorità  non riconosciutegli e d’accertarsi in corso di causa, con ordine all’Amministrazione intimata di ricollocare il suddetto signor Facchini nella graduatoria definitiva del posto spettantegli in dipendenza dell’accertamento suddetto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonio Faconda e Domenico Colella;
 

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel territorio di Molfetta in contrada Padula (catastalmente identificato al foglio 4, p.lle 130, 131, 144, 154, 192, 103, 279, 280, 281, 393 e 402), ricadente nel comparto tipizzato D1 (zona industriale) in ampliamento del P.I.P. comunale; ha presentato al Comune di Molfetta istanza in base all’avviso pubblico, pubblicato il 23 settembre 2009, riguardante l’assegnazione di aree rientranti nel predetto Piano.
Dopo la sentenza 8 settembre 2010 n. 3451, emessa inter partes dalla Sezione, che ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione municipale di provvedere con atto espresso a definire il procedimento di assegnazione, in sede di graduatoria provvisoria, al signor Facchini venivano negati i punteggi relativi alle priorità  fatte valere dal medesimo nell’istanza di partecipazione; perciò presentava apposite osservazioni, ma delle stesse l’Ente non teneva conto, confermandogli il punteggio zero e collocandolo al settantatreesimo posto nella graduatoria definitiva.
L’interessato pertanto ha contestato l’intero procedimento sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere; in particolare, ha rilevato l’insussistenza di un provvedimento di nomina della commissione che ha valutato le domande di assegnazione.
àˆ evidente che l’eventuale accoglimento di tale motivo (sub 1) travolgerebbe l’intera procedura, con la necessità  di reiterare perlomeno l’intero esame delle domande, come presentate a seguito dell’avviso pubblicato il 23 settembre 2009.
Di conseguenza, avendo l’istante notificato il ricorso ad un solo controinteressato, ovvero alla società  a responsabilità  limitata Molfetta Energia, al primo posto della graduatoria, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio.
Preliminarmente, in ossequio all’articolo 49, secondo comma, del codice processo amministrativo, occorre verificare se il ricorso non “sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”, perchè, in tali casi, l’integrazione non viene ordinata e il collegio provvede con sentenza in forma semplificata.
In specie, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità  del gravame perchè il signor Facchini non avrebbe titolo a partecipare al procedimento selettivo destinato all’assegnazione dei suoli in quanto non è titolare di un’impresa iscritta all’apposito registro e non è quindi in possesso della relativa certificazione.
In effetti, però, da un lato, le risultanze camerali non sono del tutto chiare; dall’altro, allo stato degli atti, non si rinviene nell’avviso pubblico una precisa e inequivoca clausola espulsiva correlata a tali rilevati difetti documentali, sicchè la manifesta inammissibilità  non è allo stato riscontrabile nel giudizio.
Per quanto riguarda le misure da adottare per assicurare il contraddittorio, occorre osservare che la graduatoria comprende svariate decine di ditte, nè, in udienza, il difensore dell’Amministrazione è stato in grado di precisare quale sia il numero preciso di lotti d’assegnare. Al momento, in tale situazione, per evitare l’allungarsi dei tempi del processo, in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione e con l’articolo 2 del codice del processo amministrativo, dev’essere quindi autorizzata la notificazione per pubblici proclami, designando peraltro alcuni destinatari ai quali la notificazione va effettuata nelle forme ordinarie, in modo da meglio garantire ai controinteressati la conoscibilità  della controversia.
A tal proposito è utile ricordare che, in forza dell’articolo 4, primo comma, n. 2), delle “Norme di coordinamento e abrogazioni”, costituenti l’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è stato abrogato il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, per cui, per gli adempimenti, non è più possibile richiamare l’articolo 14 di tale regolamento di procedura.
La vigente disciplina è invece da rinvenirsi negli articoli 27, secondo comma, 41, quarto comma, e 49 del codice del processo amministrativo e, per quanto non regolato, nell’articolo 150 del codice di procedura civile, che così dispone:
“[I]. Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà  di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
[II]. L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
[III]. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica¦.
[IV]. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività  svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”.
Tutto ciò premesso, il Collegio ordina al signor Facchini l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nell’impugnata graduatoria.
In particolare, autorizza la notificazione per pubblici proclami e designa inoltre i seguenti destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie:
1) Interporto Molfetta s.r.l.;
2) Energia Rinnovabile Pugliese s.r.l.;
3) Studio tecnico associato ingegneri Bufi G. e Salvemini M.;
4) Mectronik s.r.l.;
5) Casadibari Antonio.
Tutti i relativi adempimenti, compresi quelli specificati nell’articolo 150 del codice di procedura civile, dovranno essere perfezionati entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza.
Ordina altresì al Comune di Molfetta di mettere a disposizione senza indugio, ove necessario, le informazioni relative alle sedi aziendali e ai legali rappresentanti.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 21 novembre 2013.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) ordina al signor Facchini l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nell’impugnata graduatoria, nei tempi e nei modi di cui motivazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 21 novembre 2013.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)