Pubblico Impiego – Professioni e mestieri – Ore permesso studio – Pratica forense – Conversione – Diniego – Legittimità 

 
Secondo il tenore letterale dell’art. 78 d.P.R. n. 782/1985, con riferimento ai dipendenti dell’Amministrazione di pubblica sicurezza,  non può darsi luogo alla conversione delle ore di permesso di studio in periodo di pratica forense, onde è legittimo il diniego opposto dalla p.A. al ricorrente che aveva chiesto la concessione delle 150 ore di permesso di studio per espletare la pratica forense  limitatamente alle udienze.

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Vedi TAR, ric. n. 1493 – 2012

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N. 00863/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01493/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2012, proposto da Medagli Nicola, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Albanese, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Questore della Provincia di Bari;
Ministero dell’Interno;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Questore della Provincia di Bari n. CAT.2.13/860/1140/1205 del 4 luglio 2012 notificato il giorno 11 luglio 2012, con il quale si è rigettata l’istanza del ricorrente diretta alla variazione dell’utilizzo delle restanti ore di permesso studio per l’anno solare 2012, formulata ai sensi dell’art. 78 d.p.r. n. 782 del 28 ottobre 1985 e ss.mm.ii.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la concessione delle 150 ore di permesso di studio per espletare la pratica forense limitatamente alle udienze;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Francesco Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Franco Gagliardi Gala, su delega dell’avv. Giovanni Albanese;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’ambito di operatività  dell’art. 78 d.p.r. n. 782/1985 – stando al chiaro tenore letterale della disposizione – non pare possa estendersi alla pratica forense;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)