Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione di ordine speciale  – Certificazione di qualità  – Avvalimento – Esclusione – In assenza di univoca preclusione del bando – Illegittimità 

Deve essere sospesa l’esclusione di un concorrente da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, decretata per essersi “avvalso” del certificato di qualità  di impresa ausiliaria, qualora la lex specialis non precluda espressamente l’avvalimento in ordine al requisito della certificazione di qualità .

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Vedi TAR, ric. n. 1485 – 2012

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N. 00862/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01485/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2012, proposto da Planetek Italia s.r.l., in proprio e in qualità  di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Intergraph Italia LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Disertori, Helga Garuzzo, Umberto Michielin e Monica Intini, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Intini in Bari, via Sparano, 35;

contro
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 27663, trasmesso via raccomandata a/r anticipata via fax in data 11 ottobre 2012, con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha comunicato al raggruppamento temporaneo di imprese tra Planetek Italia s.r.l. e Intergraph Italia LLC l’esclusione dalla procedura di gara aperta ai sensi del dlgs n. 163/2006 per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di progettazione e realizzazione di un “Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei Reati Ambientali” (SIMP), CIG. 4407343e7c, ai sensi dell’art. 79 dlgs n. 163/2006;
– della raccomandata del Comune di Canosa di Puglia datata 18 ottobre 2012, ricevuta in data 24 ottobre 2012, con la quale la stazione appaltante ha rigettato l’istanza di autotutela presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese suddetto ed ha confermato il provvedimento di esclusione dello stesso raggruppamento dalla gara;
– dei verbali della Commissione giudicatrice riunitasi in data 8 e 9 ottobre 2012;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
nonchè per il risarcimento del danno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Helga Garuzzo e Ermelinda Pastore;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la lex specialis ed i verbali di gara non appaiono univoci nel senso di escludere l’avvalimento del requisito della certificazione di qualità ; che in particolare dalla prescrizione di cui a pag. 16 – lett. b.4 del disciplinare di gara (“In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità  deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria”) e dal gravato verbale dell’8.10.2012 (da cui emerge la richiesta, formulata dalla Commissione di gara, al RTI ricorrente di “¦ specifica attestazione dalla quale risulti il possesso del requisito relativo alla certificazione di qualità  in capo al concorrente, attraverso l’istituto dell’avvalimento”) sembrerebbe desumersi l’ammissibilità  dell’avvalimento del suddetto requisito;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, della novità  della questione affrontata, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)