Enti e organi della p.A. – Contributi e sovvenzioni pubblici – Restituzione finanziamenti erogati – Completamento dell’opera finanziata – Interesse pubblico prevalente 

Già  in sede di esame dell’istanza cautelare deve essere ritenuto in ogni caso prevalente, nella comparazione degli interessi in gioco, l’interesse pubblico collegato al completamento dell’opera ormai prossimo e che non potrebbe, viceversa, essere garantito in ipotesi di immediata restituzione dei finanziamenti regionali laddove, come accade nel caso di specie, emerge l’assenza di fumus boni iuris rispetto alle cause sulla quali fonderebbe la richiesta di restituzione dei finanziamenti erogati e già  quasi totalmente  utilizzati dall’ente beneficiario.


*
Vedi TAR, ric. n. 1474 – 2012


*

N. 00876/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01474/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2012, proposto da:

Comune di Sant’Agata di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Manzoni n.15;

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia, dr.ssa A. Candela, n. 883 del 1 agosto 2012, notificata al Comune di Sant’Agata di Puglia il 14.08.12, portante la “Revoca del contributo finanziario provvisoriamente concesso per la realizzazione di un micronido e centro ludico per la prima infanzia”, pari a €697.000,00, e la decisione di diffidare il Comune predetto a restituire le somme già  erogate a titolo di anticipazione;
– ove occorra, della nota del 02.08.12, prot. n. 8534, a firma del Responsabile della linea 3.2 del PO Fesr 2007-2013 (all. 3), di notifica della D.D. n. 883 del 01.08.12 e portante la diffida all’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia a restituire alla Regione Puglia la somma di € 155.568,12 concessa con D.D. n. 128 del 30.01.12 a titolo di anticipazione, oltre interessi maturati al 12.08.12, pari a € 1.763,96;
– della nota del Dirigente del Servizio Programmazione sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia, Responsabile della Linea 3.2, dr.ssa A. Candela, Prot. n. 9229 del 07.09.12, portante la conferma della determinazione Dirigenziale n. 883 del 1°.8.2012 a seguito dell’esame delle controdeduzioni del Comune di Sant’Agata di cui alla nota prot. n. 5728/12 (all. 18);
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti alla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Adriano Garofalo;
 

-considerato che la destinazione ad asilo-nido non pare -ad una sommaria delibazione- in contrasto con le finalità  dell’atto di donazione dell’immobile in parte qua destinato ad ospitare l’asilo e che, comunque, non è stata espressamente prevista nel relativo atto la possibilità  di risoluzione;
-considerato altresì che la regione aveva acconsentito a prorogare il termine di conclusione dei lavori al 30.4.2012 in considerazione della disposta perizia in variante;
-ritenuto in ogni caso, nella comparazione degli interessi in gioco, di assegnare prevalenza all’interesse pubblico collegato al completamento dell’opera ormai prossimo e che non potrebbe viceversa essere garantito in ipotesi di immediata restituzione dei finanziamenti rgionali;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)