Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Prova – Fattispecie

In mancanza della prova della legittimazione processuale della ricorrente, deve essere respinta la domanda cautelare (nella fattispecie, l’Associazione ricorrente non ha allegato alcuna prova della propria legittimazione processuale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, disposizione espressamente riferita alle associazioni di protezione ambientale).
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Vedi TAR, ric. n. 1413 – 2012
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N. 00874/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01413/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2012, proposto da:

Associazione Earth, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 76 del 2.08.2012 emessa dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), nella sola parte in cui vieta di “introdurre cani ed altri animali nelle aiuole e prati di tutte le aree a verde pubblico”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Ursini, su delega dell’avv. M. Rizzato;
 

-rilevato che non risulta provata la legittimazione processuale della società  ricorrente ex art.13 della legge n.349/1989;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)