Procedimento amministrativo – Motivazione del provvedimento – Motivazione inadeguata – Riesame – Verifica dei requisiti – Fattispecie

 
Qualora il provvedimento di diniego dell’iscrizione ad un albo (associazione per la protezione degli animali) non sia sufficientemente e adeguatamente motivato, è necessario il riesame dell’istanza da parte della p.A. (nella fattispecie, la motivazione del diniego si appuntava sulla presunta carenza dei requisiti d’iscrizione, ritenuti, al contrario, sussistenti dal TAR sotto il profilo dell’assenza di lucro e dello scopo sociale di  tutela degli animali e  promozione della cultura zoofila).

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Vedi TAR, ric. n. 1468 – 2012

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N. 00868/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01468/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2012, proposto da:

Associazione C.O.P.A. Centro Operativo Protezione Animali, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Perrone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Commissione Regionale Randagismo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’impugnativa dei seguenti atti e provvedimenti
1) delibera della giunta regionale della regione puglia n. 1115 del 12.06.2012, con cui respingeva l’istanza del 29.06.2009 presentata dall’associazione c.o.p.a. per l’iscrizione nell’albo regionale ex a. 13 della l. della regione puglia n. 12 del 03.04.95 (all. 1);
nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento endoprocedimentale preparatorio, preordinato, presupposto e comunque ad essa connesso, in particolare:
2) nota prot. aoo152/9480 del 04.07.12 dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  -servizio programmazione- assistenza territoriale e prevenzione-ufficio 2 (sanità  veterinaria) della regione puglia, con cui si comunicava la predetta d.g.r. n. 1115/12 (all. 2);
3) nota prot. aoo/152/1743 del 02.02.12 dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  -servizio programmazione- assistenza territoriale e prevenzione-ufficio 2 (sanità  veterinaria) della regione puglia, con cui si comunicava il parere sfavorevole della commissione regionale del 20/01-01/02/12 in relazione all’istanza del 29.06.09 dell’associazione c.o.p.a. per l’iscrizione nell’albo regionale ex a. 13 della l.r. n. 12/95 (all. 3);
4) verbale di riunione del 20/01-01/02/12 della commissione regionale per il randagismo della regione puglia, con cui esprimeva parere sfavorevole in relazione all’istanza del 29.06.09 dell’associazione c.o.p.a. per l’iscrizione nell’albo regionale ex a. 13 della l.r. n. 12/95 (all. 4);
5) nota prot. aoo/152/14334 dell’01.09.10 dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  -servizio programmazione- assistenza territoriale e prevenzione-ufficio 2 (sanità  veterinaria) della regione puglia, con cui comunicava il parere sfavorevole della commissione regionale del 23/07-24/08/10 in relazione all’istanza del 29/06/09 dell’associazione c.o.p.a. per l’iscrizione nell’albo regionale ex a. 13 della l.r. n. 12/95 (all. 5);
6) verbale di riunione del 23/07-24/08/10 della commissione regionale per il randagismo della regione puglia, con cui esprimeva parere sfavorevole in relazione all’istanza del 29.06.09 dell’associazione c.o.p.a. per l’iscrizione nell’albo regionale ex a. 13 della l.r. n. 12/95 (all. 6);
– al fine del loro annullamento previa sospensione dell’esecuzione e/o dell’efficacia;
– nonchè della condanna della p.a. resistente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Perrone e Lucrezia Girone;
 

Considerato che – nell’ambito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente appare fondata e meritevole di accoglimento ai soli fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente, atteso l’insufficienza e inadeguatezza della motivazione che ha supportato l’impugnato provvedimento;
Considerato in proposito che :
– non appare di alcuna rilevanza la circostanza che la coop. TASHA possa presentare una parziale identità  della compagine sociale rispetto all’associazione ricorrente, atteso che l’associazione ricorrente opera dichiaratamente a supporto della coop. TASHA, attualmente affidataria dei servizi comunali connessi alla cura del randagismo canino e che tale cooperativa è strutturata come ONLUS, in quanto tale priva di fini di lucro;
non appare significativa la circostanza che il Comune di Bitonto abbia assunto a base della certificazione rilasciata anche le dichiarazioni della predetta cooperativa, circostanza peraltro del tutto estranea rispetto al contenuto della certificazione prot. 7084/PM del 9 marzo 2011 a firma del Ten P.M. Paciullo;
sia dall’atto costitutivo, sia dallo statuto comprovano che l’associazione ricorrente è un’ associazione sorta e finalizzata alla tutela degli animali, nelle varie forme ivi specificate, non estranea anche la finalità  ˜’culturale” di promuovere ˜’una cultura zoofila” e di rispetto per la specie animali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente nei limiti dell’obbligo di riesame alla luce delle indicazioni conformative suindicate.:
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)