Procedimento Amministrativo – Atti di pianificazione – Partecipazione al procedimento – Esclusione

L’obbligo di garantire, da parte dell’amministrazione procedente la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, non sussiste rispetto agli  atti pianificatori e generali aventi ad oggetto interessi pubblici prevalenti rispetto agli interessi di natura privatistica e patrimoniale vantati dai ricorrenti (Nel caso di specie con la circolare impugnata da alcuni hotel era stato limitato l’accesso nel centro di San Giovanni Rotondo a bus turistici che trasportano soltanto ospiti pernottanti negli hotel ubicati in quella zona).

*
Vedi TAR, ric. n. 1432 – 2012

*

N. 00866/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01432/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2012, proposto da:

Hotel Gaggiano, Hotel Le Terrazze Sul Gargano, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Augello, con domicilio eletto presso Gianluca Nocco in Bari, via Piccinni N. 128; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione della giunta comunale del comune di san giovanni rotondo n. 145 del 21 giugno 2012, pubblicata nell’albo pretorio del comune di san giovanni rotondo dal 22 giugno 2012 per 15 giorni consecutivi e divenuta esecutiva il 1° luglio 2012;
– della circolare prot. 21586 del 6 settembre 2012, avente ad oggetto “sintesi disciplina di funzionamento della z.t.l. per bus turistici”, a firma dell’assessore ai parcheggi, geom. salvatore ricciardi;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detta delibera, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento del diritto
– delle società  ricorrenti a ricevere clienti tradotti in pulmann anche se costoro non ritengono di pernottare in albergo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. Lofoco e avv. Giovanni Augello;
 

Considerato che – nei limiti della sommaria cognizione cautelare – non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, sia con riferimento al fumus boni juris, che con riferimento al periculum in mora, atteso che l’impugnato provvedimento costituisce espressione della potestà  pianificatoria riservata all’Amministrazione Comunale ed apparendo – peraltro – la scelta adottata dal Comune di San Giovanni Rotondo tutt’altro che illogica, in relazione alla necessità  di salvaguardare interessi pubblici sicuramente prevalenti rispetto a quelli della cui lesione si duole parte ricorrente (di natura meramente privatistica e a contenuto solo patrimoniale);
considerato infine che l’impugnato provvedimento appare supportato da adeguata istruttoria e da sufficiente motivazione, in vista della tutela di rilevanti interessi pubblici, ivi compresa l’accessibilità  alla struttura della Casa Sollievo della Sofferenza” , interessi sicuramente compromessi da un’eventuale accoglimento dell’istanza cautelare di che trattasi.
Ritenuta infine la non applicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui agli artt. 7 ss. Della L. 241/90 e ss. mm., in ragione della natura di atto pianificatorio e generale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda respinge l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)