Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – In presenza di nuova occupazione dello straniero – Illegittimità  

Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 9 c.p.a., è fondata la richiesta di sospensione del decreto che dispone il mancato rinnovo del permesso di soggiorno qualora il ricorrente dimostri di aver trovato una nuova occupazione, ovvero di aver comunque conseguito il risultato al quale è preordinata l’iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore a sei mesi, ex articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, poichè l’Autorità , nella sua azione amministrativa, deve adeguatamente tener conto di tale presupposto fattuale.

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TAR, ric. n. 489 – 2012

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N. 00288/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00489/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2012, proposto da Xiaoling Lin, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Ghinelli, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Capone in Bari, via De Rossi n. 225;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento/decreto del Questore della Provincia di Bari Cat. A./11/2011/Imm./n. 102 P.S., emesso il 21.11.2011 e notificato in data 21.1.2012 alla sig.ra Lin Xiaoling, con il quale veniva “RIFIUTATA la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno”, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Lucia Ghinelli e avv. dello Stato Grazia Matteo;
 

Considerato che la signora LIN Xiaoling ha dimostrato di aver trovato una nuova occupazione dal novembre 2011, ovvero di aver comunque conseguito il risultato al quale è preordinata l’iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore a sei mesi, ex articolo 22, undicesimo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
considerato che l’Autorità  nella sua azione amministrativa deve adeguatamente tener conto di tale presupposto fattuale;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che le particolarità  dell’intera vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato;
compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)