1. Edilizia e urbanistica  – Attività  edilizia privata – Concessione
edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità  – Criterio – Principio della doppia conformità 
2.
Edilizia e Urbanistica  – Attività  edilizia privata – Concessione edilizia in sanatoria – Accertamento di
conformità  – Criterio – Principio della doppia conformità  – Ratio 

1.
In materia di rilascio di concessioni in sanatoria per opere realizzate in
assenza di titolo edilizio, il principio normativo della “doppia conformità “,
sancito all’art. 13 della legge n. 47 del 1985, ovvero dal vigente art. 36 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, esige che le opere siano conformi tanto alla
normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera, quanto
a quella vigente al momento della domanda di sanatoria.
2.
Il principio normativo della “doppia conformità ” risponde all’esigenza di
garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della
disciplina edilizia, a seguito di adozione di strumenti che escludano, appunto,
lo jus aedificandi quale sussistente
al momento dell’istanza; in altri termini, se sussiste la doppia conformità , al
richiedente la sanatoria non può essere opposta una modificazione della
normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda. Ne consegue
che il richiedente non perde il diritto ad ottenere la concessione in sanatoria
di quelle opere che, anche se realizzate in assenza di  concessione o in difformità  della concessione,
siano comunque conformi alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui
l’autorità  comunale provvede sulla domanda in sanatoria.
* * * 
TAR, ric. n. 371 – 2012
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N. 00294/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00371/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2012, proposto da:

Agostino Giacovelli, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25;

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, n. 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 55974 dell’1.12.2011, pervenuto il 27.1.2012, di diniego di accertamento di conformità  di opere eseguite in fifformità  dal tritolo edilizio durante la realizzazione di un opificio industriale in Monopoli, c.da Baione;
– nonchè per l’accertamento della conformità  dell’opera realizzata dal ricorrente in assenza di titolo edilizio alla disciplina urbanistica comunale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Saverio Profeta e Pierluigi Nocera;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:
– che il principio normativo della “doppia conformità “, infatti, è riferibile all’ipotesi ragionevolmente avuta di mira dal legislatore, desumibile cioè dal senso obiettivo delle parole utilizzate dall’art.13 della legge n.47 del 1985, ovvero dal vigente art.36 del DPR 6 giugno 2001, n.380, ipotesi che è quella di garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della disciplina edilizia, a seguito di adozione di strumenti che riducano o escludano, appunto, lo jus aedificandi quale sussistente al momento dell’istanza; quindi, la tipicità  del provvedimento di accertamento in sanatoria, quale espressione di disposizione avente carattere di specialità , va rigorosamente intesa come riferimento al diritto “vigente” e commisurata alla finalità  di “favor” obiettivamente tutelata dalla previsione, in modo da risultare conforme al principio di proporzionalità  e ragionevolezza nel contemperamento dell’interesse pubblico e privato.
– che tale regola pertanto non preclude il diritto ad ottenere la concessione in sanatoria di opere che siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l’autorità  comunale provvede sulla domanda in sanatoria (cfr Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2835/2009);
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, tenuto conto della non univoca giurisprudenza in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)