Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Permesso di soggiorno – Diniego di rilascio per segnalazione al SIS a carico dello straniero – Legittimità 
 

L’esistenza di una segnalazione al SIS (Sistema Informativo Schengen) a carico dello straniero rappresenta una condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna. In tale ipotesi è, pertanto, legittimo il ritiro del permesso di soggiorno, senza che sia necessario attivare la procedura di consultazione ex art. 25 della CAAS con l’autorità  straniera autrice della segnalazione.

N. 00752/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2012, proposto da Evis John, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfrancesco Esposito, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Questura di Foggia e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
1. del decreto di annullamento del permesso di soggiorno n. 101466787 reso dal Questore di Foggia il 30.9.2011, notificato in data 5.12.2011 dalla Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aeroporto Roma-Fiumicino, nonchè di ogni altro atto precedente, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Gianfrancesco Esposito e Grazia Matteo;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Foggia datato 30 settembre 2011, con cui viene annullato il permesso di soggiorno n. 101466787 rilasciatogli il 30 marzo 2011, con scadenza 10 maggio 2012. Il provvedimento di ritiro trova fondamento nella posizione di “inammissibilità “, ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) del 19 giugno 1990, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, in cui versa l’interessato a seguito della segnalazione nell’apposito sistema informativo, effettuata dalle autorità  norvegesi in data 29 novembre 2010.
Al contrario di quanto sostiene l’interessato, il fatto che tale segnalazione sia stata fatta prima della concessione del permesso di soggiorno (che, in concreto, l’istante qualifica ripetutamente rinnovo, senza che però risulti un precedente titolo) non rileva. A norma dell’articolo 5, sesto comma, del decreto legislativo n. 286/1998, che rappresenta l’addentellato positivo del provvedimento negativo, il rifiuto del permesso di soggiorno ben può essere adottato sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (non sussistenti nel caso in esame).
Sul punto peraltro si è formata una consolidata giurisprudenza, secondo la quale, ove l’amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa deve rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità  a sè della segnalazione stessa; sicchè in definitiva la semplice verifica dell’esistenza della segnalazione viene ad assumere, alle condizioni sopra indicate, valenza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2121; 3 marzo 2010, n. 1239; 15 luglio 2010, n. 4560; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2011,
n. 1849; 29 novembre 2010, n. 6195; T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 marzo 2011, n. 394; 29 giugno 2011, n. 1123; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 ottobre 2010, n. 7141; Sez. III, 12 novembre 2009, n. 5025).
Si sottolinea inoltre che gli Stati hanno la facoltà  di rilasciare il titolo di soggiorno a stranieri, segnalati ai fini della non ammissione, ma unicamente “per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali”.
Nella fattispecie concreta, l’Autorità  ha reso edotto l’interessato della provenienza della segnalazione e della sua ragione (per violazione della legge norvegese “in materia di traffico di droga”) e lo straniero non ne ha contestato la riferibilità  alla sua persona.
Si deve perciò ritenere applicabile al caso l’orientamento giurisprudenziale già  riportato, per il quale in particolare il ritiro del permesso di soggiorno in base alle segnalazioni nel SIS, senza attivare la procedura di consultazione con l’autorità  straniera autrice della segnalazione (in modo che l’autorità  di pubblica sicurezza italiana possa valutarne discrezionalmente, in autonomia, le ragioni) non può ritenersi contrastante con il paragrafo 25 della CAAS e, in generale, illegittimo.
Per completezza deve segnalarsi che diversamente è regolata l’ipotesi in cui la segnalazione sopravvenga al permesso già  rilasciato, in base al paragrafo 25, secondo comma, della CAAS, per il quale “Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità  rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate”.
Quanto premesso comporta il rigetto del ricorso.
La particolarità  della vicenda e delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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