Tutela beni culturali –  Vincoli  – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici – Natura degli interessi pubblici in conflitto – Definizione concordata degli interessi  – Conferenza di servizi – Fattispecie 
 

 
Nel procedimento di definizione delle prescrizioni per la tutela indiretta di un immobile, avviato dalla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, il giudizio di valore dell’interesse alla salvaguardia del bene ha una sua elasticità  intrinseca che va da un minimo ad un massimo di salvaguardia. Qualora detto interesse pubblico concorra, nel procedimento, con quello di pari dignità  e rilevanza giuridica alla sicurezza come riconosciuto dalla Direttiva comunitaria 2004/49/CEE, interesse caratterizzato, invece, da un’intrinseca rigidità  di giudizio a garanzia dell’alto livello di protezione che deve essere perseguito, per garanitre la salvaguardia delle rispettive sfere di tutela, deve essere indetta, dalla Direzione regionale,  la conferenza di servizi volta alla definizione concordata degli interessi in gioco. (Nella specie le prescrizioni di tutela indiretta incidono sull’immodificabilità  di una particella di proprietà  di RFI a tutela dell’integrità  architettonica, delle condizioni di prospettiva, luce, ambiente e decoro di una chiesa).
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TAR, ric. n. 320 – 2012, sentenza 3 ottobre 2012, n. 1739 – 2012
 

N. 00283/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00320/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2012, proposto da:

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero D’Amelio, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Goffredo in Bari, via Egnatia 15;

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Comune di Gravina in Puglia, Regione Puglia; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Capitolo Cattedrale di Gravina di Puglia, Monastero di Santa Teresa di Gesù delle Suore Carmelitane, Istituto Diocesano per il sostentamento del clero; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento in data 15.12.2011 prot. 0016356 pervenuto il 10.1.2012, con cui la predetta Soprintendenza ha comunicato a RFI l’avvio del procedimento per la tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 42/2004 finalizzato ad “evitare che vengano danneggiate l’integrità  architettonica e le condizioni di prospettiva, luce ambiente e decoro dell’edificio” della Chiesa della Madonna delle Grazie in Gravina di P., con le seguenti prescrizioni sugli immobili censiti in catasto al foglio 102 p.lle 56/p- 116/p ”202 ” l76 ” 471 ” 469 ” 215/1 ” 379 ” 216/1 ” 2-3-4-5-6-7-8 di detto Comune:
¢ i corpi di fabbrica esistenti potranno ricevere opere e lavori che salvaguardino l’attuale consistenza plano-volumetrica dei manufatti;
¢ le aree libere dovranno conservare la loro attuale configurazione e potranno accogliere, se consentito da ogni altra vigente norma, nuovi manufatti fuori terra necessari per la loro gestione, a condizione che non superino l’ingombro in pianta di metri quadrati 20 ed un’altezza contenuta in 3 metri;
¢ gli spazi pubblici, le strade ed ogni esistente infrastruttura, potranno essere oggetto di manutenzione ed adeguamento funzionale che non comportino l’aggiunta di nuovi elementi; la sostituzione di quelli esistenti è ammessa solo se a parità  o minore ingombro plano-volumetrico;
per la parte in cui, ai sensi dell’art. 46 ciò comporta in via cautelare la temporanea immodificabilità  dei predetti immobili sotto gli aspetti cui si riferiscono le anzidette prescrizioni, limitatamente alla part. 56 di proprietà  di RFI;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale (in particolare, l’ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Gravina in Puglia n. 95 del 15.12.2011);
e per l’ accertamento
dell’insussistenza di alcun vincolo per l’installazione dell’impianto GSM-R denominato Gravina L603S014 nel sito previsto alla part. 56 del fog. 102 del Catasto del Comune di Gravina in Puglia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti l’avv. Domenica Burdo, su delega di Piero D’Amelio, e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Considerato che gli interessi pubblici in conflitto (tutela indiretta di un bene culturale e sicurezza della rete ferroviaria) assumono nell’ordinamento pari dignità  e rilevanza giuridica;
che, quanto a tutela, mentre i primi si caratterizzano attraverso un giudizio di valore che, per contenuto, ha una sua elasticità  intrinseca che va da un minimo ad un massimo di salvaguardia del bene, i secondi (sicurezza della rete ferroviaria) si esprimono attraverso una tecnica operativa, di carattere rigido, a garanzia dell’alto livello di protezione che deve essere raggiunto;
che, nel contesto delineato, ai fini di un giusto contemperamento degli interessi occorre attivare un tavolo di concertazione tra le parti volto ad individuare: a) le misure minime di tutela del bene culturale da una parte; b) le prescrizioni di sicurezza della rete ferroviaria dall’altra, tenendo conto per le prescrizioni sub b) dell’elevato livello di sicurezza imposto in sede nazionale dalla Direttiva Comunitaria 2004/49/CEE e ss.mm. e delle connesse responsabilità  facenti capo ai relativi servizi ferroviari;
che a tal fine la Direzione regionale della Soprintendenza ai Beni Culturali, competente all’adozione delle misure di tutela indirette ex art. 45 e ss. D.lgs. 42/2004, d’intesa con la Direzione provinciale di Bari, attivi con carattere di immediatezza conferenza di servizio con RFI, preavvertendo giorno e ora dell’incontro per la definizione concordata degli interessi diretta alla salvaguardia delle rispettive sfere di tutela, con la redazione e sottoscrizione di apposito verbale, da depositarsi presso la Segreteria di questa Sezione;
che i tempi assegnati di definizione non devono superare giorni 30 dalla data di comunicazione dell’odierna ordinanza, stante l’urgenza della RFI di adempiere all’assolvimento dei poteri-doveri della funzione di cui è attributaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
ordina alla Soprintendenza Regionale dei Beni Culturali di Bari, di intesa con l’organo provinciale, di attivare conferenza di servizi con RFI nei termini e nei modi di cui in motivazione.
fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 7.6.2012;
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)