1. Contratti pubblici –  Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione di ordine generale  – Regolarità  contributiva – Sanatoria tardiva – Esclusione dalla gara  – Legittimità 
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Appalto – Segnalazione dell’esclusione all’Autorità  Vigilanza sui Contratti Pubblici – Non è impugnabile

1. Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, il provvedimento di esclusione di un concorrente a causa della non regolarità  contributiva ai sensi dell’art. 38,comma 1, lett. i) D.Lgs n. 163/2006 deve ritenersi legittimo ed adeguatamente motivato quando gli importi “irregolari” risultano sanati unicamente in epoca successiva alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte.


2. La segnalazione all’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dell’esclusione di un concorrente per carenza dei requisiti previsti dall’art. 38,comma 1, lett. i) D.Lgs n. 163/2006 non può ritenersi  immediatamente lesiva per la stessa società  ricorrente in quanto  a seguito della novella di cui al D.L. n. 70/2011 è l’Autorità  di Vigilanza  dispone di un potere valutativo in ordine alla rilevanza ed alla sussistenza del fatto per l’iscrizione nel casellario (laddove accerti il carattere doloso o gravemente colposo delle false informazioni), la qual cosa potrebbe anche non accadere se la stessa Autorità  dovesse verificare la buona fede del concorrente.

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TAR, ric. n. 452 – 2012, sentenza 24 gennio 2013, n. 82 – 2013

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N. 00275/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00452/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2012, proposto da S.In.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale n. 188 del 31.1.2012 con cui il Comune di Andria ha disposto l’esclusione della S.In.Co. s.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori di esecuzione delle opere destinate a servizi nel PIRP Largo Grotte per carenza dei requisiti previsti dall’art. 38,comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006 e la sua comunicazione all’Autorità  di Vigilanza;
– di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti specificamente indicati in ricorso;
e per la condanna del Comune di Andria al risarcimento di tutti i danni ingiustamente cagionati dall’adozione dei provvedimenti impugnati e dalla segnalazione all’Autorità  di Vigilanza;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Filippo Panizzolo e Giuseppe De Candia;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il gravato provvedimento di esclusione appare adeguatamente motivato in ordine alla non regolarità  contributiva della S.In.Co. s.r.l.; che, peraltro, gli importi “irregolari” (€ 686,00 ed € 5.969,00) risultanti rispettivamente dalle note della Cassa Edile della Provincia Jonica e dalla Cassa Edile di Capitanata sono maggiori di quelli indicati in ricorso e risultano sanati unicamente in epoca successiva al 28.4.2011 (data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte);
Considerato, altresì, che la segnalazione all’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici non è immediatamente lesiva per la società  ricorrente; che, infatti, dopo la novella di cui al decreto legge n. 70/2011 è l’Autorità  di Vigilanza a decidere, a seguito della segnalazione da parte della stazione appaltante, se iscrivere l’impresa nel casellario informatico (laddove accerti il carattere doloso o gravemente colposo delle false informazioni), la qual cosa potrebbe anche non accadere nel caso di specie, se per ipotesi la stessa Autorità  dovesse verificare la buona fede invocata dalla S.In.Co. (cfr. art. 38, comma 1 ter dlgs n. 163/2006);
Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)