Processo amministrativo – Tutela cautelare – Autorizzazione – Struttura media di vendita – Periculum in mora – Prova

 
Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di misure cautelari avverso l’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale contermine, il danno grave ed irreparabile non può ritenersi dimostrato da dichiarazioni provenienti dalla stessa parte ricorrente, non supportate da adeguata documentazione probatoria. Tanto più se, considerando la particolare congiuntura economica, il danno economico lamentato dal ricorrente potrebbe essere stato determinato da fattori ulteriori rispetto all’esercizio di analoga attività  commerciale da parte di un concorrente.
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 25 luglio 2012 n. 2897 – 2012;  ordinanza collegiale 25 ottobre 2012 n. 5656 – 2012 ric. n. 4191 – 2012; TAR, ric. n. 341 – 2012
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N. 00221/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00341/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2012, proposto da:

Megagest S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Muscatello e Massimo Poliseno, con domicilio eletto presso Massimo Poliseno in Bari, via Sparano n. 82;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rosaria Basile in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo n.26; 

nei confronti di
Billa A.G. – Marchio Penny Market, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, Aldo Russo, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Visago Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n.25; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. dell’autorizzazione amministrativa n. 116/2010 del 25.11.2010 rilasciata in favore della odierna contro interessata per l’apertura di una media struttura di vendita (M/1) in agro di Bari, alla via Brigata Regina;
2. di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso, il Regolamento regionale n. 7 del 2009, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Billa A.G. – Marchio Penny Market;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F. Muscatello, avv. M. Poliseno, avv. R. Basile, avv. v. A. Pappalepore, avv. a. Russo e avv. S. Profeta;
 

Rilevato che la società  ricorrente contesta l’apertura di un esercizio commerciale contermine, lamentando principalmente il danno economico causato dall’attività  concorrenziale;
rilevato che, a prescindere da ogni rilievo sulla irreparabilità  di un pregiudizio patrimoniale, il danno grave non risulta dimostrato, in quanto a tal fine non può rilevare la dichiarazione depositata il 26.3.2012, perchè:
proviene dalla stessa parte ricorrente;
non è supportata da adeguata documentazione probatoria;
non tiene conto del fatto che , data la particolare congiuntura economica, la riduzione degli introiti, ben potrebbe essere determinata da fattori ulteriori;
ritenuto che le spese possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)