Tutela dei beni culturali – Beni ambientali – Costruzioni edilizie – Accertamento di compatibilità  ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Parere negativo – Legittimità  – Conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 conclusasi positivamente – Valenza solo urbanistica – Fattispecie

E’ da considerarsi legittimo il parere negativo reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 su un progetto per l’installazione permanente di opere, pur a seguito del precedente rilascio di autorizzazione (avente ad oggetto opere precarie), stante il differente impatto sul territorio; nè può all’uopo richiamarsi, come preclusiva al rilascio del suddetto parere, la conferenza di servizi, ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998, che abbia avuto ad oggetto, non già  la compatibilità  paesaggistica delle opere, bensì  la variante allo strumento urbanistico generale comunale.

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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 15 febbraio 2012, n. 654, vedi ric. n. 266 – 2012; Tar ric. n. 173 – 2011 sentenza 23 ottobre 2012 n. 1792 – 2012

 

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N. 00889/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00173/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2011, proposto da:

“Sabbia D’Oro di Martiradonna Teresa e c. s.a.s”., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, Bat e Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del parere negativo del 28.10.2010 espresso ai sensi dell’art. 146 del Tu 42/04 in ordine alla ristrutturazione e ammodernamento dello stabilimento balneare Sabbia d’oro in località  Losciale – Monopoli (risposta al foglio 9.9.10 prot. n.38457).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, Bat e Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, per la soc. ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le Amministrazioni resistenti;
 

Il Collegio ritenuto ad un sommario esame proprio della fase cautelare l’infondatezza del ricorso atteso:
– che la conferenza di servizi indetta ex art 5 d.p.r. 447/98 non aveva ad oggetto la compatibilità  paesaggistica delle opere per cui è causa, bensì la variante allo strumento urbanistico generale comunale, e che l’intervenuta autorizzazione sulle opere precarie non può ritenersi preclusiva di una successiva (e necessaria) valutazione del progetto per l’installazione permanente, stante il differente impatto sul territorio;
– che l’impugnato provvedimento negativo appare immune dalle censure dedotte, stante la motivata compromissione dell’assetto naturale paesaggistico evidenziato dall’Autorità  tutoria;
Considerato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare prevalente quello pubblico della conservazione dell’attuale assetto paesaggistico;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti ex art 55 c.p.a. comma primo per la concessione dell’invocata tutela cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi 3.000,00 euro oltre ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)