1. Edilizia e urbanistica – Ingiunzione a demolire – Opere abusive realizzate su manufatto insistente su area caratterizzata da vincolo di inedificabilità  assoluta – Doverosità  – Obbligo di motivazione – Non sussiste


2. Edilizia e urbanistica – Ingiunzione a demolire – Opere abusive realizzate su manufatto insistente su area caratterizzata da vincolo di inedificabilità  assoluta – Dimostrazione della realizzazione di tali opere prima dell’imposizione del vincolo – E’ a carico dell’interessato

1. In presenza di un manufatto insistente su area sottoposta a vincolo di inedificabilità  assoluta, l’ingiunzione a demolire di opere relative a tale manufatto, realizzate abusivamente, assume carattere di provvedimento privo di  profili di discrezionalità . In tale ipotesi, infatti, l’attività  di repressione dell’abusivismo edilizio è del tutto vincolata, non è soggetta a termini e non ha necessità  di particolare motivazione o di contemperamento di interessi.


2. La parte che eccepisca l’avvenuta realizzazione dell’opera abusiva prima dell’imposizione di un determinato vincolo di inedificabilità  assoluta, ha lo specifico onere di fornire prova di tale circostanza.

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Tar, ric. n. 686 – 2011

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N. 00887/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00686/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2011, proposto da:

Lucrezia Di Molfetta, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63;

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce,52; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinauza n. 4 del 07.02.2011, successivamente notificata, a firma del Dirigente IV Ripartizione del Comune di Trani, nella parte in cui ordina la demoliziòne di:
-una «tettoia in legno», di cui al punto sub b) dell’ordinanza in parola;
-un piccolo «manufatto» destinato al «(ricovero di cisterna idrica» di cui al punto sub d) della medesima ordinanza, entrambe insistenti su immobile di proprietà  della ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto, compresa, ove occorra,:
-la nota prot. n. 4478/2911 di trasmissione della gravata ordinanza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Massimo F. Ingravalle, per la parte ricorrente; l’avv. Nunzia Zagalolo, su delega dell’avv. Michele Capurso, per il Comune resistente.;
 

Il Collegio ritenuto ad un sommario esame proprio della fase cautelare l’infondatezza del ricorso atteso:
– che parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio inerente il periodo di realizzazione delle opere per cui è causa in momento antecedente l’apposizione del vincolo (di natura assoluta ex art 33 l.47/85) insistente sull’area interessata;
– che pertanto, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di sanatoria paesaggistica ex art 167 d.lgs. 42/2004 avviato con l’istanza del 1 aprile 2011 nonchè di condono edilizio, il provvedimento impugnato appare immune dalle censure dedotte, essendo l’attività  di repressione dell’abusivismo edilizio nella fattispecie del tutto vincolata (stante l’assolutezza del vincolo) non soggetta a termini e senza necessità  di particolare motivazione nè di contemperamento di interessi;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti ex art 55 c.p.a. comma primo per la concessione dell’invocata tutela cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)