1. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Ricorso incidentale “paralizzante” – Priorità  esame – Anche in sede cautelare 


2. Contratti pubblici – Procedura di gara – Requisiti generali di partecipazione –  Condanna penale –  Valutazione – Causa di esclusione – Art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 – Non operante in caso pronunzia di estinzione giudiziale dei  reati ex art. 445 c.p.p.

1. In base alla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4 è necessario, anche in sede cautelare, l’esame prioritario del ricorso incidentale dotato di efficacia paralizzante.


2. La dichiarazione giudiziale di estinzione dei reati ex art. 445 c.p.p. fa venir meno l’effetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) ostativo alla partecipazione alla gara.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ordinanza 17 dicembre 2011, n. 5582, ric. n. 9297 – 2011; Tar ric. n. 878 – 2011; sentenza 12 aprile 2012, n. 718 – 2012 impugnata con ricorso n. 3707 – 2012.
 
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N. 00818/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00878/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Stabile ECIT – Engeneering Costruzioni Infrastrutture e Tecnologie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo D’Arpa e Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto presso Tobia Renato Binetti in Bari, via G. Amendola, 172/C;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Doronzo Infrastrutture s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;

per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della nota prot. n. 0003154-23/03/2011-uscita del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata,a firma del Capo Ufficio Contratti dott.ssa Laura Balzano, di comunicazione al Consorzio Stabile ECIT dell’aggiudicazione definitiva all’impresa Doronzo Infrastrutture s.r.l. della gara relativa alla “esecuzione delle opere di difesa dell’abitato di Gallipoli dall’erosione del mare in corrispondenza della Riviera A. Diaz e del tratto Seno della Purità “, trasmessa a mezzo fax e pervenuta al ricorrente in data 24.3.2011;
– del presupposto provvedimento del 21.3.2011 (indicato nella nota di cui al punto che precede) prot. n. 0003045-21/03/2011-uscita del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata a firma del Provveditore, dott. ing. Francesco Musci, avente ad oggetto: “Gallipoli – Esecuzione delle opere di difesa ¦ tratto Seno della Purità . CIG 05265781E9 – Aggiudicazione definitiva” e della provveditoriale in data 24.12.2010, ivi citata, entrambi conosciuti in data 21.4.2011;
– nonchè di tutti i verbali delle operazioni di gara, noti e non noti, nei limiti dell’interesse del ricorrente, non esclusi, anzi espressamente ricompresi, i verbali n. 6035 di Rep. del 20.12.2010 e gli atti allegati, tutti i verbali attinenti alle operazioni di verifica della congruità  dell’offerta, nonchè il verbale n. 6021 del 29.9.2010;
– di ogni altro atto, connesso e/o collegato, presupposto e/o coevo e/o consequenziale, anche non noto, ivi compresi tutti gli atti con i quali Doronzo Infrastrutture srl è stata ammessa alla gara di che trattasi, è stata valutata positivamente e sono state accettate le giustificazioni;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2011, per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– del verbale di gara rep. n. 6080 del 5.7.2011 (III verbale) del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma del Presidente di gara dott. Pietro Balta, dei testimoni e dell’Ufficiale rogante, e della relativa approvazione provveditoriale a firma del Provveditore dott. ing. Francesco Musci, entrambi conosciuti unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 0007448-18.7.2011;
– della nota prot. n. 25919 del 31.5.2011 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, riportata nel suddetto verbale di gara del 5.7.2011;
– del contratto, ove nelle more stipulato;
– di ogni altro atto, connesso, coevo, presupposto, collegato e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti e, in particolare, dei provvedimenti già  gravati con il ricorso introduttivo;
nonchè per il risarcimento del danno per equivalente nell’ipotesi che nelle more del provvedimento di giustizia venga eseguita la pubblica commessa;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata e di Dororzo Infrastrutture s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Dororzo Infrastrutture s.r.l.;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dal Consorzio ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2011;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Danilo D’Arpa, Ines Sisto, Aldo Loiodice e Mariano Alterio;
 

Rilevato che la controinteressata Doronzo Infrastrutture s.r.l. ha proposto ricorso incidentale dotato di efficacia paralizzante per il quale – in base a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 – è doveroso anche in sede cautelare l’esame prioritario;
Ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, non appare sussistere alcun effetto ostativo ex art. 38, comma 1, lett. c) dlgs 12 aprile 2006, n. 163 alla partecipazione del Consorzio ECIT alla gara de qua derivante dalle condanne penali riportate dai due amministratori di detto Consorzio (Rossi Renzo e Ferraro Antonio), essendo detto effetto cessato in conseguenza delle dichiarazioni giudiziali di estinzione dei reati ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.;
Considerato, quanto alla istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2011, che con il gravato verbale di gara n. 6080 del 5.7.2011 adottato a seguito della ordinanza di questo T.A.R. n. 452 del 19 maggio 2011 la stazione appaltante ha operato e motivato la valutazione in ordine alla non gravità  dei reati posti in essere dal “cessato” Doronzo Mario Gaetano; che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente principale, detta valutazione non appare – ad un sommario esame proprio della fase cautelare – inficiata da errori macroscopici e, conseguentemente, non può essere sindacata in questa sede; che, avendo la P.A. giudicato i precedenti penali del Doronzo come “non gravi”, legittimamente la stazione appaltante ha ritenuto di non doversi esprimere sulla dissociazione; che le dichiarazioni relative alla persona di Doronzo Mario Gaetano, non avendo carattere personale, potevano legittimamente essere rese da un soggetto diverso dallo stesso;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2011;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)