Contratti pubblici – Annullamento d’ufficio gara di fornitura (definitivamente aggiudicata) – Non va sospeso – Condizioni – Se correttamente motivato su precedenti pronunciamenti cautelari T.A.R. – Se siano state osservate le garanzie partecipative ex lege n. 241/1990

 

Non va sospesa la deliberazione del Commissario straordinario di un’Azienda sanitaria locale di annullamento d’ufficio di una gara di fornitura (di sette sistemi di radiografia digitale diretta) già  aggiudicata definitivamente, nel caso in cui l’atto di autotutela risulti correttamente motivato sulla scorta dei precedenti pronunciamenti cautelari dello stesso T.A.R. e risultino osservate le garanzie partecipative ex lege n. 241/1990, in quanto sia la ricorrente che la controinteressata hanno avuto modo di esporre ampiamente le proprie ragioni nel corso del giudizio.
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Vedi ordinanza Cons. di Stato, 18 novembre 2011, n. 5062; ric. n. 8638 – 2011; Tar, ric. n. 722 – 2011; sentenza 4 aprile 2012, n. 658 – 2012.
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N. 00816/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00722/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fujifilm Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabino Persichella e Fulvia Campari, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Principe Amedeo, 197;

contro
Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, 231;

nei confronti di
Philips s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valter Cassola e Giuseppe Miccolis, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, corso Cavour, 156;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale BAT n. 225 del 16 febbraio 2011, recante aggiudicazione definitiva a Philips s.p.a. dell’appalto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di 7 sistemi di radiografia digitale diretta (lotto A della procedura aperta indetta con bando spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il 10 maggio 2010);
nonchè, con motivi aggiunti, della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale BAT n. 977 del 27 giugno 2011, recante annullamento d’ufficio della stessa gara, ai fini della indizione di una nuova procedura ristretta accelerata per l’aggiudicazione della fornitura, con approvazione del relativo bando;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale BAT e di Philips s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Sabino Persichella, Alessandro Delle Donne e Valter Cassola;
 

Ritenuto che la deliberazione n. 977 del 27 giugno 2011 appare correttamente motivata, in relazione alle decisioni assunte da questa stessa Sezione nella fase cautelare, con le ordinanze n. 399 del 5 maggio 2011 e n. 507 del 9 giugno 2011;
Ritenuto, altresì, che non paiono fondati i motivi attinenti alla violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990, poichè sia la ricorrente che la controinteressata hanno avuto modo di esporre ampiamente le proprie ragioni nel corso del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)