1. Pubblico impiego – Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale – Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di processo penale – Richiesta rito abbreviato – Non comporta ammissione responsabilità 


2. Pubblico impiego – Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale – Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di processo penale – Equiparazione tra richiesta rito abbreviato e provvedimento rinvio a giudizio – Non giustifica allontanamento dal servizio – Ulteriori indizi di colpevolezza – Conseguenze 
 
3. Pubblico impiego – Sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91 d.p.r. n. 3/1957 – Misure cautelari monocratiche ex art. 56 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) – Danno grave – Sussiste

1. La richiesta di rito abbreviato per la definizione della propria posizione processuale avanzata dal pubblico dipendente nel procedimento penale non comporta alcuna ammissione di responsabilità .
  
2. La ritenuta equiparazione sul piano processuale della richiesta di rito abbreviato per la definizione della propria posizione processuale avanzata dal pubblico dipendente nel procedimento penale al provvedimento di rinvio a giudizio non appare di per sè sola idonea a giustificare l’allontanamento dell’interessato dal servizio, in mancanza di altri indizi di colpevolezza idonei a incrinare l’immagine e la reputazione dell’Amministrazione.
 
3. Merita accoglimento la domanda di sospensione del decreto rettorile di sospensione cautelare dal servizio fino alla data del 31.12.2011 adottato, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957, con riserva di adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all’esito del giudizio abbreviato fissato per l’udienza del 29.11.2011, in quanto, attesa la qualità  del ricorrente, il provvedimento rettorile impugnato determina in suo danno una situazione di grave e difficilmente riparabile pregiudizio nel tempo intercorrente fino alla prima camera di consiglio utile (9 novembre 2011) per la trattazione della domanda cautelare.
 

N. 00813/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01698/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2011, proposto da: 
Ettore Cicinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 
contro
Università  degli Studi di Bari; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Magnifico Rettore dell’Università  degli Studi Bari n. 5564, datato 26 settembre 2011, e notificato al ricorrente a mani propie il 1° ottobre 2011, a mezzo del quale è stata disposta la sua sospensione cautelare dal servizio ex art. 91, comma, 1, del D.P.R. n. 3/57, fino alla data del 31.12.2011, con riserva di adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all’esito del giudizio abbreviato, fissato per l’udienza del 29.11.2011;
– di ogni altro atto istruttorio sotteso al provvedimento gravato, e quindi anche pareri e provvedimenti che siano stati resi nel corso del procedimento, con riserva dei motivi aggiunti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la richiesta di rito abbreviato per la definizione della propria posizione processuale, avanzata dal ricorrente nel procedimento penale n. 17648/06 R.G.P.M. – n. 16755/10 R.G.Gip., non comporta alcuna ammissione di responsabilità ; che la ritenuta equiparazione sul piano processuale della suddetta richiesta di parte al provvedimento di rinvio a giudizio non appare di per sè sola idonea a giustificare l’allontanamento dell’interessato dal servizio, in mancanza di indizi di colpevolezza tali da valere ad incrinare l’immagine e la reputazione dell’Amministrazione;
Ritenuto che, attesa la qualità  del ricorrente, il provvedimento rettorile impugnato determina in suo danno una situazione di grave e difficilmente riparabile pregiudizio anche nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (9 novembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
 
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del decreto rettorile impugnato;
Fissa la camera di consiglio del 9 novembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 3 ottobre 2011.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)