Contratti pubblici – Gara – Contratto di  servizi – Aggiudicazione – Offerta tecnica – Raggruppamento temporaneo di imprese – Specificazione della ripartizione del servizio – Necessità 

Appare, prima facie, legittima l’aggiudicazione definitiva dei servizi (nella specie quelli di  supporto all’attività  ordinaria di gestione dei tributi comunali e di recupero evasione), allorquando l’ATI aggiudicataria abbia assolto l’obbligo di specificazione di cui all’ art. 37, comma 4, d. lgs. 12 aprile 2006 n.163, attraverso l’indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da svolgersi a cura delle imprese partecipanti all’ATI stessa, indipendentemente dalla natura verticale o orizzontale di detto raggruppamento,  purchè sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate nonchè in caso di indicazione in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese.

N. 00369/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00767/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2015, proposto da:

Gestioni Servizi s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Schirone, con domicilio eletto presso Gianfranco Schirone in Bari, Via Calefati, 396; 

nei confronti di
Ce.R.In. s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.P. con Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 328 del 14.5.2015, di aggiudicazione definitiva dei servizi di supporto all’attività  ordinaria di gestione dei tributi comunali e di recupero evasione, nonchè di riscossione volontaria e da violazione delle entrate tributarie comunali CIG 6054588413, in favore dell’A.T.I. CE.R.IN. s.r.l. – Poste Italiane s.p.a.;
– di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro e di Ce.R.In. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti Lorenzo Derobertis, per delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore; Stefania Scannicchio, per delega dell’avv. Gianfranco Schirone; Saverio Nitti, per delega dell’avv. Ermelinda Pastore;
 

Rilevato che, ad un primo sommario esame, le censure formulate in ricorso non risultano positivamente apprezzabili, non sussistendo i presupposti richiesti in punto di fumus, per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Rilevato, in particolare, che l’A.T.I. aggiudicataria, attraverso l’indicazione anche qualitativa (oltre che quantitativa) delle parti di servizio da svolgersi a cura delle imprese partecipanti, più che manifestare la volontà  di partecipare alla gara in forma di raggruppamento verticale (come ex adverso sostenuto dalla ricorrente), appare aver provveduto meramente a specificare le singole parti del servizio ripartite tra le imprese raggruppate, così come prescritto dall’art. 37, comma 4, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Rilevato, in particolare, che detta norma è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), nè alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda) (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2014, n. 540, Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2014, n. 3317) e che, come chiarito dall’Ad. Plenaria n. 22/2012, l’obbligo in questione “deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità  delle indicazioni ad assolvere alle finalità  di riscontro della serietà  e affidabilità  dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità  delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”;
Rilevato, inoltre, che nessuna limitazione di responsabilità  è stata assunta dalle partecipanti; nè il possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese risulta in alcun modo limitato allo svolgimento di singole prestazioni;
Considerato che anche gli ulteriori motivi di ricorso non possono essere utilmente delibati in questa sede, atteso che:
– in assenza di annotazioni specifiche nel Casellario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h), del d.lgs. 163/2006, non sussisteva l’obbligo di dichiarare i fatti evidenziati dalla ricorrente con il motivo sub 2);
– l’art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. 163/2006, richiede una “motivata valutazione” solo ove la S.A. intenda escludere l’impresa che ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidatele o grave errore nella svolgimento dell’attività  professionale (Cons. di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105);
Ritenuto, infine, che in considerazione della peculiarità  della vicenda sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)