Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Carenza requisito rilevante in sede di esecuzione – Esclusione – Illegittimità 

Al sommario esame proprio della fase cautelare, è stato ritenuta munita di fumus boni iuris l’istanza di sospensione cautelare dell’esclusione dalla selezione per la fornitura di trasporto del 118  fondata sulla carenza di titolarità  del mezzo sostitutivo, posto che tale requisito, alla luce della disciplina di gara, appare maggiormente rilevante in sede di esecuzione del servizio “a valle” piuttosto che in sede di svolgimento della selezione “a monte”.

N. 00366/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00465/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano”, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Fenech, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari;

nei confronti di
Confraternita Misericordia Bisceglie Soccorso Volontario;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. 55907/5 del 19.3.2015 a firma del Direttore Area Gestione Patrimonio della Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale Bari Area Gestione Patrimonio (U.O. Appalti e Contratti) Rag. Giovanni Latesoriere, avente ad oggetto: “Bando di selezione per l’affidamento del servizio Trasporto di emergenza per sistema 118 territorio competenza della ASL Bari. Esito verifica documentazione tecnica”;
– della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Bari n. 0758 del 25.5.2015 a firma del Dott. Vito Montanaro, pubblicato sul Servizio Albo Pretorio sito web della ASL BA in data 25.5.2015;
– nonchè di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per la parte il difensore avv. Carmelo Stefanì, per delega dell’avv. Pietro Fenech;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’introdotto ricorso risulta fondato dal punto di vista del fumus boni iuris;
Rilevato, infatti, che, come anche evidenziato nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 346/2015, la titolarità  del mezzo sostitutivo, la cui asserita carenza è stata posta a base della disposta esclusione, appare requisito di per sè maggiormente rilevante in sede di esecuzione del servizio “a valle”, piuttosto che in sede di svolgimento della selezione “a monte”, così come peraltro può evincersi dalla disciplina di gara, di per sè comunque non particolarmente perspicua;
Rilevato che sussiste altresì il periculum in mora così come rappresentato in ricorso, in quanto, dalla disposta esclusione, l’Associazione ricorrente ritrae un danno irreparabile dal punto di vista dello svolgimento delle proprie finalità  statutarie;
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che debba applicarsi il principio della soccombenza nei rapporti fra l’Associazione ricorrente e la Azienda Sanitaria Locale Bari, potendosi viceversa compensare le stesse nei rapporti fra la ricorrente e la controinteressata, in ragione della equiordinazione dei rispettivi interessi rispetto alle censure oggetto di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende i provvedimenti in oggetto, nella parte in cui dispongono l’esclusione della Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano” dalla procedura di assegnazione della postazione 118 relativa al Comune di Putignano;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano”, che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)