1. Contratti pubblici – Servizio igiene pubblica – Affidamento temporaneo – Procedura negoziata – Urgenza – Sussiste – Fattispecie 2. Contratti pubblici – Procedura negoziata – Urgenza – Non ascrivibilità  alla Stazione Appaltante – Necessità 
 

 
1. àˆ legittimo il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57 d. l.vo n. 12 aprile 2006, n. 163 nell’attesa dell’avvio del servizio unico di rimozione dei rifiuti da parte del competente ARO in attuazione della disciplina di cui alla legge Regione Puglia n. 24/2012, non potendosi ammettere l’interruzione del fondamentale servizio di igiene urbana per le gravi conseguenze dannose che comporterebbe sul piano igienico-sanitario, su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini.
2. àˆ legittimo il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57 del d lgs. 12 aprile 2006, n. 163 qualora l’urgenza – oltre che sussistente ed adeguatamente esplicitata dall’amministrazione – non sia addebitabile alla Stazione Appaltante, in conformità  a quanto statuito dall’art. 57, comma 2, lett. c), ultimo inciso del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nella fattispecie, il TAR ha precisato che l’urgenza è da addebitare all’ARO che non ha provveduto a bandire la gara per la individuazione del gestore unico).
 

N. 00372/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00743/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2015, proposto da Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Profeta e Giovanni Todisco, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di
Camassambiente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto in Bari, Via F.S. Abbrescia, 83/B;

per l’annullamento,
previa emissione di idonea misura cautelare,
– della lettera d’invito a partecipare alla procedura ex art. 57 dlgs n. 163/2006 (CIG: 6228265EDB) per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, indifferenziati e differenziati, spazzamento e lavaggio strade, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale;
– della determina dirigenziale n. 347/2015;
– della deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2015;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della procedura in questione, ove esistenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e di Camassambiente s.p.a.;
Vista la domanda di emissione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta, su delega dell’avv. Giovanni Todisco, Saverio Profeta, Franco Gagliardi La Gala e Antonio Leonardo Deramo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i provvedimenti impugnati appaiono adeguatamente motivati in ordine al richiamato presupposto dell’urgenza di cui all’art. 57, comma 2, lett. c) dlgs n. 163/2006 legittimante il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (cfr., in particolare, quanto stabilito dalla gravata determina n. 347/2015: 1) inesistenza allo stato di un bando a gara unica indetto dall’ARO 7BA; 2) impossibilità  di definire la gara unica entro le scadenze dei singoli contratti dell’Ente resistente; 3) necessità  di garantire il servizio di raccolta e spazzamento che, tutelando l’interesse pubblico, il decoro della cittadinanza, l’efficienza delle attività  svolte, dei livelli di tutela dei lavoratori attualmente impiegati, assicuri il rispetto dell’ambiente, le percentuali minime che si confanno alle amministrazioni più efficienti così come previsto dalle normative statali e regionali);
Rilevato che secondo il condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2272 è legittimo il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57 dlgs n. 163/2006 nell’attesa dell’avvio del servizio unico di rimozione dei rifiuti da parte del competente ARO in attuazione della disciplina di cui alla legge Regione Puglia n. 24/2012, non potendosi ammettere l’interruzione del fondamentale servizio di igiene urbana per le intuibili gravi conseguenze dannose che essa avrebbe comportato sul piano igienico – sanitario, su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini;
Considerato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, come in quella definita dalla menzionata decisione del Consiglio di Stato n. 2272/2015, l’urgenza non è addebitabile, in conformità  a quanto statuito dall’art. 57, comma 2, lett. c), ultimo inciso dlgs n. 163/2006 (“Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”), a inerzia o negligenza della Amministrazione appaltante, bensì al mancato tempestivo avvio del servizio unico da parte dell’ARO (cfr. motivazione della determina n. 347/2015 riportata in precedenza);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Valenzano, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Camassambiente s.p.a., liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)