Processo amministrativo – Competenza –  Gara – Luogo dell’aggiudicazione – Conseguenze 

Ai  fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica (ivi compresi i provvedimenti di esclusione) deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività  dell’impresa aggiudicataria conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale (nella specie il servizio di manutenzione oggetto di gara si svolgerà  nelle Province di Brindisi e Taranto, con conseguente declaratoria d’incompetenza del TAR di Bari in favore della Sezione Staccata di Lecce).

Pubblicato il 29/06/2018
N. 00962/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2018, proposto da 

R.D.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parisi e Marcello Russo, e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tar Bari, Piazza Massari, 6. Domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; 

contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Boezio e Ada Carabba, e con le stesse elettivamente domiciliata presso la sede legale della società , in Bari, alla via Cognetti n.36. Domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; 

nei confronti
Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile non costituito in giudizio; 
Tm.P. Termomeccanica Service Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Aureli, e Marco Di Lullo, e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pasquale Procacci, in Bari, via Nicolai, 29. Domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; 
Gianni Gentile, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Cozzi, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour, 31. Domicilio digitale come da risultante dai da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento
previa emanazione di idonee misure cautelari,
a) del provvedimento prot. n. 48370 dell’11.5.2018, trasmesso a mezzo pec in pari data, mediante il quale si comunicava che con provvedimento prot. n. 47349 del 9.5.2018, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. aveva approvato i risultati dello scrutinio di congruità  della Commissione di gara istituita per l’affidamento del servizio di manutenzione a guasto su elettropompe, motori elettrici, gruppi termici di emergenza, griglie e compattatori, collegamenti idraulici/oleodinamici installati su ISI e ISF, comminando l’esclusione della R.D.R. S.r.l. con specifico riferimento al Lotto 2 “Provincia di Brindisi”, CIG 6843074B4C ed al Lotto 3 “Provincia di Taranto”, CIG 68430832BC;
b) del verbale di seduta pubblica n. 2 dell’11.1.2017, nell’ambito del quale il Seggio istituito individuava erroneamente la soglia di anomalia nel 37,2933% per il Lotto 2 e nel 42,1858% per il Lotto 3, disponendo l’avvio del procedimento di scrutinio, tra le altre, a carico della R.D.R. S.r.l., attestatasi ad una media di ribasso del 43,5333% nel Lotto 2 e del 43,5333% nel Lotto 3;
c) dei provvedimenti prot. n.ri 5331 e 5334 del 16.1.2017, entrambi a firma della Direzione Procurement Area Acquisti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., recanti la richiesta di giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente, nell’ordine, al Lotto 2 ed al Lotto 3; 
d) in ogni caso, dei verbali tutti di seduta pubblica e di seduta riservata gestiti dal Seggio e dalla Commissione tecnica e, in particolare, del verbale di seduta riservata n. 6 del 12.2.2018, prot. n. 17034 del 13.2.2018, recante il giudizio di incongruità  nei confronti della R.D.R. S.r.l., con specifico riferimento all’offerta economica presentata per tanto per il Lotto 2 quanto per il Lotto 3, nonchè del verbale n. 3 del 9.3.2018 nell’ambito del quale, il Seggio, prendendo atto della relazione prot. n. 23324 del 1.3.2018 della Commissione, disponeva l’esclusione della R.D.R. e proponeva per l’aggiudicazione, quanto al Lotto 2 “Brindisi”, la Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile, e quanto al Lotto 3 “Taranto” la TM.P. Termomeccanica Service Sud S.r.l.;
e) del provvedimento prot. n. 47349 del 9.5.2018, a firma del Direttore Procurement dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., mediante il quale venivano approvati tutti i verbali e tutti gli atti della procedura di gara, ivi compresi quelli recanti l’esclusione della R.D.R. S.r.l., e per l’effetto veniva aggiudicato, in conformità  a quanto richiesto alla relazione prot. n. 47110 del 9.5.2018 a firma del Responsabile dell’Area Approvvigionamento Forniture, il Lotto 2 “Brindisi” alla Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile ed il Lotto 3 “Taranto” alla TM.P. Termomeccanica Service Sud S.r.l.;
f) quatenus opus, della nota prot. n. 17866 del 14.2.2018 del Direttore Procurement ad interim;
g) della nota prot. n. 23324 dell’1.3.2018 a firma dei componenti della Commissione tecnica, di riscontro alla richiesta di chiarimenti indicata sub f)
h) di ogni altro atto preordinato, presupposto, successivo e/o comunque, anche incidentalmente, connesso, parimenti lesivo, ivi compresi, in parte qua, del Bando e del Disciplinare di gara, ed in particolare la lettera B.1 pag. 32, nella misura in cui stabiliva che per il calcolo della soglia di anomalia si sarebbe fatto riferimento alla media aritmetica del ribasso dei singoli concorrenti e non già  alla media cd. ponderata;
NONCHE’
– per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio;
– per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di statuire la riammissione della R.D.R. S.r.l. e, l’aggiudicazione dei Lotti n.ri 2 e 3 dell’appalto in suo favore quale operatore economico che ha prodotto la migliore offerta non anomala o, comunque, congrua, provvedendo per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità  della ricorrente a subentrare, ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto;
– in mancanza di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tanto per il Lotto n. 2 quanto per il Lotto n. 3.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 13, 14, 15 e 47 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. e di Tm.P. Termomeccanica Service Sud S.r.l. e di Gianni Gentile;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato, d’ufficio e rappresentato alle parti ex art. 73 c.p.a, nel corso della Camera di Consiglio del 27 giugno 2018, il difetto di competenza territoriale dell’adito Tribunale in favore della Sezione Staccata di Lecce del T.A.R. Puglia;
Considerato:
-che ai sensi dell’art. 47, comma 1, 2° periodo, cod. proc. amm. “Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”;
– che a tenore dell’art. 14, comma 3, cod. proc. amm. “La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonchè per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13”;
– che la presente controversia, essendo relativa ad atti adottati da Acquedotto Pugliese s.p.a. nell’ambito di una procedura di gara “per l’affidamento del servizio di manutenzione a guasto su elettropompe, motori elettrici, gruppi termici di emergenza, griglie e compattatori, collegamenti idraulici/oleodinamici installati su ISI e ISF, con specifico riferimento al Lotto 2 -Provincia di Brindisi, CIG 6843074B4C ed al Lotto 3 – Provincia di Taranto”, CIG 68430832BC “, riguarda una procedura di evidenza pubblica ex artt. 119, co. 1, lett. a) e 120 cod. proc. amm.;
– che, pertanto, alla stregua dell’art. 47 cit., per i giudizi in questione il riparto degli affari tra la sede di Bari e la Sezione Staccata di Lecce del T.A.R. Puglia è questione di competenza, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm. il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio ed il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare;
– che, per pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica (ivi compresi i provvedimenti di esclusione) deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività  dell’impresa aggiudicataria conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale”, (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2828; T.A.R. Campania, Sez. IV, ord. 18.09.2017 n. 4435; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, ord. 25 gennaio 2016, n. 911; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, ord. 15.3.2018 n. 352), così che, nel caso di specie, non può che rilevarsi che il servizio di manutenzione, oggetto di affidamento, ricade nell’Ambito Territoriale delle Province di Taranto e di Brindisi;
– che, in conclusione, la controversia appartiene, in applicazione delle regole suddette, alla competenza della Sezione Staccata di Lecce di questo T.A.R. Puglia, con onere a carico di parte ricorrente di riassunzione della causa dinanzi a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm., nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;
– che possono altresì essere compensate le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dichiara la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere, anche in sede cautelare, la Sezione Staccata di Lecce.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Palma Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO