1. Processo amministrativo – PAT – Notifica – Alla Stazione appaltante – Registro IPA – Se non dispone di indirizzo PEC nel registro del Ministero Giustizia – Validità  – Sussiste 


2.  Processo amministrativo – PAT – Attestazione di conformità  dei documenti informatici a quelli cartacei – Possibilità  di renderla aliunde – Sussiste – Conseguenze 


3. Contratti pubblici – Gara – RTP – Giovane professionista – Art. 253, co.5, d.P.R. 207/2010 – Requisiti – Fattispecie  

1. Deve intendersi regolarmente effettuata la notificazione del ricorso via pec all’indirizzo reperito  nel registro IPA se l’Amministrazione,  non costituitasi in  giudizio,  non disponga dell’indirizzo pec nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 14 del  d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 e dell’art. 16, co.12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.


2. In assenza della dichiarazione di conformità  della copia informatica prodotta nel processo telematico alla documentazione originale analogica (cartacea), essa può essere contenuta nel file di trasmissione telematica dei documenti stessi,  ovvero in distinto documento sottoscritto con firma digitale.


3. E’  legittima l’ammissione alla gara di progettazione del giovane professionista  di cui all’art. 253, co.5, del d.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore) facente parte di un RTP, al quale siano state affidate le attività  di redazione degli elaborati grafici e  rilievi in campo, considerato che queste ultime sono parte integrante della progettazione, confermandosi in tal senso la sua partecipazione al raggruppamento in veste di progettista (come, nella specie, era richiesto  all’interno  del disciplinare di gara).  

Pubblicato il 05/07/2018
N. 01008/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
P3 Ingegneria s.r.l., Giovanni Leuzzi, Monica De Santis, Marco Spagnolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro
Comune di Bari, non costituito in giudizio; 

nei confronti
I-Mad s.r.l., Giuseppe Perillo, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Piazza Garibaldi, 23 

per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 23 aprile 2018 dal responsabile della Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari, con cui è stata disposta l’esclusione del RTP ricorrente dalla procedura aperta avente ad oggetto “Affidamento dei servizi tecnici necessari alla redazione del progetto preliminare (progetto di fattibilità  tecnica ed economica) per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione della città  di Bari in ottica smart”, nonchè di ogni atto presupposto e connesso, oltre che per la declaratoria di nullità , invalidità  ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario: atti impugnati e domande proposte con il ricorso principale;
– della determinazione della Ripartizione n. 4879 del 14 maggio 2018: atto impugnato con motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2018.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società  I-Mad S.r.l. e di Giuseppe Perillo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La società  P3 Ingegneria s.r.l. e gli ingegneri Giovanni Leuzzi, Monica De Santis e Marco Spagnolo, la prima quale capogruppo mandataria e gli altri tre quali mandanti di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso in data 23 aprile 2018 dal responsabile della Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari, con cui è stata disposta l’esclusione di tale RTP dalla procedura aperta avente ad oggetto “Affidamento dei servizi tecnici necessari alla redazione del progetto preliminare (progetto di fattibilità  tecnica ed economica) per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione della città  di Bari in ottica smart”, nonchè ogni atto presupposto e connesso, chiedendo, inoltre, la declaratoria di nullità , invalidità  ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica (mediante l’aggiudicazione della gara) o per equivalente monetario.
La procedura aperta oggetto del contendere, di valore a base d’asta di € 95.229,91, è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare prevedendosi:
a) l’assegnazione di max 70 punti per gli elementi di natura tecnico-qualitativa ulteriormente specificati (professionalità  ed adeguatezza dell’offerta; caratteristiche metodologiche dell’offerta);
b) l’assegnazione di max 30 punti per gli elementi di natura quantitativa ulteriormente specificati (ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; riduzione temporale per l’espletamento dell’incarico).
I ricorrenti sono stati, inizialmente, ammessi con riserva (seduta del l’1.6.2017) in ragione della circostanza che all’interno del plico non era stata inserita la busta – debitamente sigillata – contenente l’elenco dei soggetti individuati per l’espletamento dell’incarico: riserva sciolta positivamente a seguito dell’espletamento della procedura di soccorso istruttorio (seduta del 16.6.2017).
In esito alla valutazione delle offerte gli stessi ricorrenti sono risultati aggiudicatari provvisori della gara (seduta del 27.7.2017) e, successivamente, il RUP ha chiesto loro di “produrre tramite il sistema AVCPASS la documentazione idonea alla comprova del requisito di cui all’art. 9 lett. c sub 1) del bando di gara” (5.9.2017).
àˆ accaduto, però, che nell’ambito del controllo sul possesso dei requisiti di capacità  economica e tecnica il RUP ha segnalato alla propria Ripartizione che “nella suddivisione dei servizi affidati ai componenti del RTP Ingegneria P3 s.r.l. (¦) l’ing. Marco Spagnolo non risulta incaricato di alcuna progettazione, ma esclusivamente della redazione degli elaborati grafici e rilievi in campo” e che tale situazione avrebbe concretato una violazione del paragrafo 5.3 del disciplinare di gara (cfr. nota del 3.1.2018).
Tale previsione prevedeva che “nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento dovrà  indicare la parte dell’appalto che assume. I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare”.
La nota del RUP è stata recepita dal dirigente del servizio e trasfusa nella formale contestazione di cui alla nota dell’8 marzo 2018, con cui è stato avviato nei confronti dei ricorrenti il procedimento di esclusione dalla gara.
Questi ultimi hanno, tuttavia, opposto, nelle osservazioni presentate il 14 marzo 2018:
– che la “redazione degli elaborati grafici, rilievo in campo” dovesse essere ricompresa nell’attività  di progettazione in forza di alcune disposizioni del DPR 207/2010 (art. 14, comma 2 lettera c); art. 17 lettere d) ed e); art. 18 comma 1 lettera a), art. 21, lettera b) e del D.lgs. 50/2016 (art. 23, comma 5); 
– che “in assenza della attività  dell’ing. Spagnolo non sarebbe possibile procedere alla ulteriore attività  di progettazione prevista per gli altri componenti del costituendo RTI”; 
– che, comunque, in caso di aggiudicazione gli elaborati progettuali sarebbero stati sottoscritti da tutti i progettisti facenti parte del RTI.
Tali osservazioni non hanno, però, sortito effetto e, pertanto, è stato emesso l’impugnato provvedimento, la cui legittimità  è stata censurata, con unico motivo, per eccesso di potere e violazione della lex specialis, degli artt. 23, comma 5 e 31 del D.lgs. 50/2016, del DM 17 giugno 2016 e del DPR 207/2010.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che a valle della trasmissione degli atti di gara il RUP avrebbe illegittimamente interpretato, relativamente alla posizione del giovane professionista ing. Spagnolo, la dichiarazione prodotta in sede di gara, non tenendo conto che le attività  assegnate a quest’ultimo “erano state già  in precedenza valutate e vagliate con attenzione dalla commissione aggiudicatrice”, senza che nulla fosse stato a tal riguardo rilevato (cfr. pag. 8), essendo stata richiesta in sede di soccorso istruttorio (e prontamente evasa) l’integrazione della documentazione riguardante l’elenco previsto dall’art. 10, lett. d) del bando di gara. 
Hanno, quindi, stigmatizzato l’abnorme formalismo che avrebbe condotto lo stesso RUP a disporre l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura di gara.
Con motivi aggiunti depositati in data 16 maggio 2018 i ricorrenti hanno, inoltre, impugnato la determinazione n. 4879 del 14 maggio 2018, e ciò nella parte in cui, una volta dichiarata la decadenza dei ricorrenti dalla prima posizione in graduatoria, si è disposto di verificare la sussistenza dei requisiti in capo al RTP I-MAD s.r.l. (capogruppo) Ing. Giuseppe Perillo (mandante), secondo classificato, “verosimilmente al fine di successivamente aggiudicare la gara” a quest’ultimo (cfr. pag. 5).
Tale provvedimento è stato impugnato per illegittimità  derivata, con integrale rinvio alle censure proposte con il ricorso principale.
Il RTP controinteressato si è costituito in giudizio (1.6.2018), premettendo, nella memoria del 4 giugno 2018, di essersi classificato secondo con 89,54 punti, dietro il RTP ricorrente che ha, invece, ottenuto 94,25 punti; in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per nullità  della notificazione, in quanto l’atto introduttivo sarebbe stato notificato “ad un indirizzo PEC del Comune di Bari tratto “dal IPA” (¦), laddove di contro gli unici indirizzi validi sono quelli pubblicati sul registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ove esistenti” (cfr. pag. 5); nel merito ha opposto che il RUP avrebbe agito con “pienezza di poteri e competenze riconosciutegli dal Codice dei contratti e dalle Linee Guida Anac n. 3” (cfr. pag. 7), nel senso che, esercitando le proprie funzioni di coordinamento e controllo sugli atti di gara, avrebbe “verificato la carenza in capo al RTP del requisito di capacità  tecnico – organizzativa relativo alla presenza nella compagine di un giovane professionista che sia progettista”, ossia di un “requisito prescritto ex lege” (cfr. pag. 9); sempre nel merito ha evidenziato che l’attività  ascritta all’ing. Spagnolo sarebbe da qualificare alla stregua di “supporto alla progettazione”, regolata dall’art. 5.2 delle linee Anac n. 1/2016 relative all’attuazione del codice dei contratti; ha, infine, osservato che a conferma dell’impossibilità  di assimilare alla progettazione l’effettuazione di rilievi e la redazione grafica degli elaborati progettuali militerebbe la considerazione che l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 ammetta per queste ultime attività  – e non per la progettazione – la possibilità  di avvalersi dell’istituto del subappalto. 
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 giugno 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare, i ricorrenti hanno, per un verso, replicato all’eccezione preliminare del RTP controinteressato (memoria del 4.6.2018) e hanno, per altro verso, eccepito (memoria del 5.6.2018) l’inammissibilità  della costituzione del medesimo RTP per difetto di allegazione di procura speciale, nonchè l’inammissibilità  della documentazione dallo stesso prodotta in atti per violazione dell’art. 136, comma 2 ter del codice del processo amministrativo (difetto di attestazione di conformità ).
A tale udienza, tuttavia, la domanda cautelare è stata cancellata dal ruolo e, in data 11 giugno 2018, i ricorrenti hanno depositato copia della rinnovazione della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti. Il RTP capeggiato dalla società  I-MAD ha motivatamente replicato alle censure dei ricorrenti nella memoria del 18 giugno 2018.
Il Comune di Bari non si è costituito in giudizio.
Alla successiva udienza camerale del 20 giugno 2018 il Collegio ha avvisato i difensori delle parti costituite della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e, non avendo registrato opposizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari.
àˆ infondata l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per nullità  della notificazione, opposta dal RTP controinteressato nella memoria del 4 giugno 2018, essendo pacifico che il Comune di Bari non disponga di un indirizzo PEC previsto dal registro tenuto dal Ministero della Giustizia, profilo in ordine al quale la giurisprudenza ha statuito che “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, richiamata da TAR Campania – Napoli, ordinanza 15 marzo 2018, n. 1653).
Parimenti infondate sono le eccezioni di inammissibilità  opposte dai ricorrenti nella memoria del 5 giugno 2018, dal momento che la procura speciale del controinteressato risulta allegata e, per quanto concerne il difetto di attestazione di conformità  dei documenti, deve valutarsi persuasivo il richiamo, nella memoria del 18 giugno 2018 del controinteressato, alle pronunce che hanno affermato la sufficienza della dichiarazione di asseverazione sul file di trasmissione telematica ovvero in distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La controversia investe, nella sostanza, la portata e l’interpretazione dell’art. 253, comma 5 del DPR 207/2010, tutt’oggi valido ed efficace, che, recependo l’art. 4 del D.M. 263/2006 (richiamato nel disciplinare di gara), ha previsto che “i raggruppamenti temporanei (¦) devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza”.
Tale norma è sopravvenuta all’abrogazione dell’art. 51, comma 5 del DPR 554/1999, contenente una disposizione sostanzialmente identica, concordemente interpretata nel senso che il giovane professionista non dovesse essere parte contrattuale del raggruppamento, considerandosi sufficiente la sua presenza nella compagine come collaboratore o come dipendente di uno dei soggetti associati (cfr. AVCP, determinazione 27 luglio 2010, n. 5; Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Id., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3656). 
Si è, cioè, ritenuto che la ratio della norma fosse quella di garantire al giovane professionista la possibilità  di svolgere un utile apprendistato nella complessa realtà  dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum, senza dover assumere le più gravose responsabilità  connesse alla posizione di associato.
La nuova disposizione di cui al sopra citato art. 253 ha contribuito a riformare in parte la più risalente impostazione legislativa. 
àˆ rimasta, pur sempre, centrale la funzione promozionale dell’individuazione, da parte di un RTP, di un “giovane professionista”, ribadendosi che la finalità  della norma è favorire l’applicazione pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 875), da ciò discendendo – primo aspetto da considerare sul piano ermeneutico – che la stazione appaltante non riceva alcun particolare beneficio per effetto della presenza di tale professionista in ciascuna delle compagini che partecipino alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048).
Si può, dunque, affermare che i principi siano rimasti immutati.
Venendo, invece, agli aspetti di dettaglio, va osservato che la qualificazione di “progettista” espressa nell’art. 253 allude ad un profilo innovativo, ossia alla responsabilizzazione del giovane professionista, il quale sarà  obbligato, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere gli elaborati progettuali, così determinandosi un’effettiva interazione con la èquipe di lavoro di cui faccia parte (cfr. parere AVCP n. 194 del 21 novembre 2012). 
Si deve, pertanto, ritenere superata la tesi dell’adeguatezza della mera “presenza” del giovane professionista, ossia quella riconducibile ad una sorta di tirocinio.
In giurisprudenza si è, infatti, affermato l’indirizzo secondo cui la previsione in questione debba avere precise ricadute sul complesso delle prestazioni del raggruppamento, “a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità  contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno significativa all’associazione temporanea medesima” (cfr. TAR Sicilia – Palermo, 1° luglio 2010, n. 8151).
In sostanza, la specificazione contenuta nel nuovo testo del citato art. 253, comma 5 “tende ad evitare che la sola “indicazione” di un giovane professionista, che non ricopra alcuno specifico ruolo all’interno dell’R.T.P., si tramuti in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo l’intenzione perseguita dal legislatore” (cfr., ancora, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048).
Tutto ciò, ad avviso del Collegio, evoca un profilo – quello della responsabilizzazione nei rapporti interni al RTP – pienamente conforme alla “specificazione delle parti dell’appalto da eseguirsi dai singoli operatori economici riuniti” (cfr. pag. 6 del bando di gara), espressione, a sua volta, della disciplina di cui all’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Tale è, del resto, il nucleo della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680 (sulla cui rilevanza in chiave interpretativa le parti si sono vivamente confrontate), con cui è stata definita la questione se il citato art. 253 imponga, o meno, una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento, e nella quale si è statuito che sia sufficiente aver sottoscritto il progetto, posto che “tale sottoscrizione implica comunque l’assunzione di un rapporto lavorativo – anche di tipo interinale – con gli altri progettisti e/o con il RTI” (cfr. TAR Puglia – Lecce, 19 dicembre 2015, n. 3642, confermata in appello).
Nel caso di specie tale presupposto è ampiamente provato.
Non è, infatti, controvertibile che l’ing. Marco Spagnolo sia parte integrante e paritaria della compagine professionale (con l’attribuzione di una percentuale, il 5%, certamente non simbolica), nè, tantomeno, risulta che i controinteressati abbiano allegato elementi probatori o anche sintomatici di una futura deresponsabilizzazione di quest’ultimo.
Pertanto, difetta la prova che, in esito ad un’eventuale aggiudicazione definitiva, l’ing. Marco Spagnolo non sottoscriverebbe il progetto: un aspetto che si connette alla questione afferente al contenuto dell’attività  attribuita al citato professionista nella dichiarazione di impegno.
Sotto tale profilo, occorre considerare, in prima battuta, che non soltanto il giovane professionista ha indicato che avrebbe svolto attività  di “redazione degli elaborati grafici, rilievo in campo”, per una quota dei servizi offerti (si è detto) del 5%, ma anche la mandante ing. Monica De Santis si è impegnata a svolgere (analoga se non identica) attività  di “redazione degli elaborati grafici, rilievo in campo e controllo della documentazione da produrre”, e ciò per una quota del 20%.
In secondo luogo, l’art. 23 del D.lgs. 50/2016 (livelli della progettazione per gli appalti) annovera la redazione di elaborati grafici tra le attività  di formazione del progetto di fattibilità  tecnica ed economica “per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali” (comma 5).
Considerazioni analoghe valgono per l’individuazione dei “documenti componenti il progetto preliminare”, regolata dall’art. 17 del DPR 207/2010, ove espressamente è fatto richiamo agli “elaborati grafici” (cfr. comma 1, lett. e), nonchè per la disciplina della “relazione illustrativa del progetto preliminare” di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) e, ancor più palesemente, con riferimento al successivo art. 21, rubricato “elaborati grafici del progetto preliminare”.
Tali riferimenti normativi sono stati puntualmente evidenziati dai ricorrenti nelle osservazioni procedimentali del 14 marzo 2018 (proposte a seguito della trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione), ma risultano totalmente obliati nella motivazione dell’impugnato provvedimento. 
Il dirigente del servizio, nella sopra citata nota dell’8 marzo 2018, si è limitato a recepire acriticamente il contenuto della nota del RUP del 3 gennaio 2018, nella quale si è (singolarmente) trascurata la circostanza che l’attività  ritenuta avulsa dalla progettazione (elaborati grafici, rilievi) fosse quella identicamente assegnata, nella suddivisione interna dei compiti, anche all’ing. De Santis (per una quota del 20%): il che avrebbe dovuto comportare, quanto meno, un supplemento istruttorio per stabilire l’esatta portata delle prestazioni offerte dal RTP classificato (provvisoriamente) aggiudicatario dalla commissione giudicatrice (dunque da un organo tecnicamente qualificato).
Tale approfondimento sarebbe stato, quindi, doveroso, trattandosi di dover verificare se la dichiarazione di impegno dei ricorrenti fosse ascrivibile, o meno, al novero delle “irregolarità  essenziali”, cioè quelle riguardanti la “redazione della dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente” (cfr. determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015).
Peraltro, l’omissione di tale condotta si pone in aperta contraddizione con il soccorso istruttorio disposto dal medesimo dirigente in data 1° giugno 2017 (e ciò al fine di consentire la trasmissione dell’elenco dei soggetti individuati per l’espletamento dell’incarico), nonostante tale beneficio fosse stato espressamente richiesto dagli stessi ricorrenti nelle osservazioni del 14 marzo 2018.
Quanto, poi, all’attività  di (mero) supporto alla progettazione, evocata dal RTP controinteressato con richiamo alle linee ANAC in tema di “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, deve tenersi presente che ai fini dell’individuazione dei tratti distintivi dalla progettazione tout court la stessa Autorità  ha eletto il “principio generale in base al quale la responsabilità  della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista”.
In altri termini, la possibilità  di ravvisare un’attività  di consulenza, non assimilabile alla progettazione, avrebbe dovuto comportare l’allegazione della prova di una delegittimazione del ruolo partecipativo riconosciuto al giovane professionista ing. Spagnolo, che all’opposto risulta sostanziata dall’evidenza oggettiva della quota (5%) indicata nella dichiarazione di impegno alla costituzione del RTP, altresì rilevante per la stipulazione del futuro contratto di appalto (cfr. combinato disposto tra i commi 4 e 8 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016). 
Sulla serietà  dell’impegno assunto dal giovane professionista nel RTP non è stato mai avanzato, nel corso della procedura, alcun dubbio, dovendosi qualificare la partecipazione di quest’ultimo legittima ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (“indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già  in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”), norma che si è mantenuta sostanzialmente inalterata nel tempo (cfr. art. 90, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e, prim’ancora, art. 17, comma 8 della legge 109/1994) e che appare funzionale ad una corretta ricostruzione del fondamento dell’art. 253, comma 5 del DPR 207/2010.
Per dare sostegno alla tesi favorevole alla legittimità  dell’impugnato provvedimento, il RTP I-MAD ha, inoltre, richiamato l’istituto del subappalto, generalmente vietato ma ammesso dall’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 per l’attività  di “rilievo” e per la “redazione grafica degli elaborati progettuali”.
Ma neppure tale opposizione coglie nel segno.
La ratio dei limiti al subappalto o addirittura del suo divieto è integrata sia dall’interesse dell’Amministrazione committente all’immutabilità  dell’affidatario, sia dalla finalità  di “evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto di interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività  cui l’appalto è preordinato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2012, n. 262; id., sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3857).
In linea con tale impostazione, inveratasi nella legislazione speciale, il bando di gara ha previsto che “non è ammesso il subappalto, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, dell’art. 31, del D.lgs. n. 50/2016” (art. 9).
Ciò premesso, ove si seguisse il ragionamento proposto dal controinteressato, ossia che le prestazioni professionali commissionate all’ing. Spagnolo – nonchè, per identità  di contenuto, anche quelle commissionate all’ing. De Santis: il tutto per una quota complessiva del 25% – non integrerebbero attività  di progettazione (ma di mero “supporto”), si finirebbe per legittimare la possibilità  di sostituire tali professionisti mediante il ricorso al subappalto (appunto ai sensi del citato art. 31, comma 8). 
Risulta, però, evidente che l’applicazione di tale assunto determinerebbe la violazione del principio di immutabilità  dell’affidatario e la compromissione dell’interesse pubblico alla selezione qualitativa delle offerte, secondo i principi formulati dalla giurisprudenza sopra citata.
Di converso, la vincolatività  dell’impegno assunto dal giovane professionista all’interno del RTP, associato alla riconducibilità  delle relative prestazioni nell’alveo della progettazione (come le norme speciali confermano), depongono per la certezza della compagine futura aggiudicataria e pienamente garantiscono la stazione appaltante per l’assolvimento delle prestazioni dedotte nell’affidamento oggetto del contendere.
In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento di esclusione dev’essere annullato; di conseguenza, il Comune di Bari dovrà  provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dal codice dei contratti in esito all’aggiudicazione provvisoria.
La particolare complessità  delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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