Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – In presenza di un riscontro  della p.A. – Inammissibilità  – Ragioni 

E’ inammissibile il ricorso avverso il silenzio del Comune se quest’ultimo abbia riscontrato, sia pur in parte, le istanze della ricorrente e laddove esse  si riferiscano  ad attività  che non siano esigibili da parte della stessa (nel caso di specie un’associazione per la cura degli animali pretendeva di ottenere risposte in merito alle attività  da essa stessa eseguita di  recupero degli animali randagi che tuttavia è  affidata per legge al Comune e ai servizi veterinari della  ASL). 

Pubblicato il 29/06/2018
N. 00956/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2017, proposto dalla Associazione dei Diritti degli Animali (A.D.A.) Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Campanale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Stradella Barone n. 12; 

contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Principe Amedeo n. 26; 

per l’accertamento della illegittimità  del silenzio 
serbato dall’Amministrazione comunale sulla istanza presentata dalla ricorrente all’amministrazione in data 13.9.2016, parzialmente accolta; pertanto reiterata in data 21.3.2017 e volta a ottenere: I) provvedimento per la restituzione di n. 34 cani; II) provvedimento di risarcimento danni per assistenza a n. 4 gatti; III) provvedimento con il quale venissero specificate le motivazioni dell’esclusione della A.D.A. Onlus dalla gestione del canile sanitario; IV) provvedimento circa cane tipo Pincher recuperato nella città  di Bari;
per la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale ad emanare i provvedimenti favorevoli richiesti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Campanale e avv. Rosa Cioffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Associazione Diritti degli Animali (A.D.A.) Onlus, iscritta all’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, ai sensi della legge regionale n. 12 del 1995, con sede in Bari, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione del Comune di Bari, a fronte della propria istanza volta ad ottenere: I) provvedimento per la restituzione di n. 34 cani ; II) Provvedimento di risarcimento danni per assistenza a n. 4 gatti ; III) provvedimento con il quale venissero specificate le motivazioni dell’esclusione della A.D.A. Onlus dalla gestione del canile sanitario; IV) provvedimento circa cane tipo Pincher recuperato nella città  di Bari e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad emanare i provvedimenti favorevoli richiesti.
Per ammissione dello stesso ricorrente, l’istanza presentata dall’associazione ricorrente all’Amministrazione comunale datata 12.9.2016, con lettera raccomandata a/r, è stata parzialmente accolta; pertanto, l’A.D.A. Onlus ha ritenuto di ulteriormente reiterare le proprie istanze, con altra lettera raccomandata a/r in datata 21.3.2017, senza impugnare nei termini il precedente provvedimento dell’Amministrazione solo in parte satisfattivo. Per invero, anche la precedente istanza faceva riferimento a questioni già  trattate e contestate illo tempore però non in via giurisdizionale, decadendo dal relativo diritto di azione.
Si è costituito il Comune di Bari, ben evidenziando come sulla vicenda sussista ampia corrispondenza, intervenuta nel tempo, tra l’A.D.A. Onlus e l’Amministrazione comunale, che peraltro è sfociata in diversi provvedimenti, rimasti privi di impugnazione nei termini.
Chiamato il ricorso all’udienza pubblica del 21.11.2017, la causa è stata rinviata per tentare tra le parti un bonario componimento della vicenda.
All’udienza pubblica del 22.5.2018, sentite le parti, non essendo intervenuto alcun satisfattivo componimento della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, per quanto in motivazione.
L’istanza proposta dalla A.D.A. Onlus è stata riscontrata, seppure, in base alla prospettazione di parte, in modo solo parziale. Indi, tale determinazione dell’Amministrazione doveva essere impugnata, con il rito appropriato nei termini di legge previsti a pena di decadenza. Tanto non è avvenuto.
Per ammissione della stessa parte ricorrente ed alla luce di quanto dedotto dall’Amministrazione comunale, non vi è stato alcun silenzio da parte del Comune di Bari, nell’interloquire con la A.D.A. Onlus.
Pertanto, non è possibile, attraverso un ricorso, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., che può essere proposto solo in caso di silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, costringere il Comune di Bari ad emanare i provvedimenti anelati, non essendo stati peraltro dimostrati i presupposti per l’attivazione della pretesa.
In tema, va ricordato che l’azione avverso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, co. 1, 2 e 3, c.p.a. ed all’art. 117 c.p.a., prevede la presenza di due requisiti fondamentali: 1) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2) l’inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste un obbligo a provvedere nel caso di reiterate richieste aventi lo stesso contenuto, qualora sia stata già  adottata una decisione amministrativa non impugnata (Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016 n. 1012), o in presenza di domande manifestamente infondate (Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2008 n. 2543), o volte ad assumere provvedimenti privi di interesse per il destinatario (Cons. St., sez. V, 9 marzo 2015 n. 1182) o, più in generale, non valide ed utili ad attivare il potere dell’Amministrazione a determinarsi sulla istanza del privato, od anche – deve ritenersi – quando non vi sia legittimazione o interesse dell’istante.
Nel caso di specie, l’A.D.A. Onlus, con atto datato 12.9.2016, ha chiesto: “I) provvedimento, ove ad effetto immediato provvisto dei requisiti della contingibilità  ed urgenza, in riferimento alla richiesta di restituzione di n. 34 cani e n. 3 cuccioli; II) provvedimento nel quale vengano specificate le motivazioni dell’esclusione dell’ass.ne A.D.A. Onlus dalla gestione del canile sanitario; III) provvedimento per la manutenzione della pavimentazione esistente nel rifugio gestito; IV) provvedimento per lo smaltimento degli animali deceduti”.
Mentre, con atto datato 21.3.2017 (a distanza di circa sei mesi dal primo), l’A.D.A. Onlus ha chiesto: “I) nuovamente, provvedimento, ove ad effetto immediato provvisto dei requisiti della contingibilità  ed urgenza, in riferimento alla richiesta di restituzione dei succitati n. 34 cani; II) provvedimento di risarcimento per l’assistenza a n. 4 gatti recuperati dall’associazione; III) nuovamente, provvedimento nel quale vengano specificate le motivazioni dell’esclusione della ass.ne A.D.A. Onlus dalla gestione del canile sanitario; IV) provvedimento circa tale cane tipo Pinch recuperato nel quartiere Loseto”.
E’ evidente che le richieste sono in parte infondate (emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti), perchè sottratte alla disponibilità  della parte, ed in altra parte afferiscono a questioni sulle quali l’Amministrazione comunale si è già  determinata più volte, o sulle quali non deve essere dato riscontro alcuno ad una mera associazione privata Onlus, che, nel settore in questione, può svolgere solo attività  integrativa ed ausiliaria di quella pubblica, fintanto ritenuta utile dall’Amministrazione, perchè viene in evidenza un’attività , che rientra invece nella competenza del Comune, come lo stesso Comune di Bari ha chiarito nella corrispondenza in atti nei confronti dell’A.D.A. Onlus.
Difatti, le Onlus sono associazioni, che possono operare in uno o più dei settori specificatamente indicati dal d.lgs n. 460 del 1997 s.m.i., senza fine di lucro, nell’ambito delle ivi previste attività  di utilità  sociale, senza però alcuna pretesa di sostituzione, o di ingerenza, o di intromissione nell’attività  di rilievo pubblico, che la legge affida alla eminente competenza dell’Amministrazione pubblica.
Segnatamente, l’art. 2 (Tutela sanitaria e vigilanza) della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all’attuazione della presente legge siano attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le A.S.L., e che dette A.S.L. possano anche avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni iscritte in apposito Albo. In base all’art. 6 della legge reg. cit., poi, spetta ai Servizi veterinari delle A.S.L. il recupero dei cani randagi e non alle associazioni private de quibus.
Ergo, le istanze dell’A.D.A. Onlus non richiedono alcun riscontro da parte del Comune di Bari, che peraltro ha comunque effettuato, seppure in parte, con diligenza massima, trattandosi vieppiù di questioni inerenti a pretese attività  da svolgersi da parte del Comune verso la ricorrente Onlus, per le quali non è affatto provata la doverosità  per legge.
Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse e legittimazione dell’A.D.A. Onlus e sicuramente per carenza dei requisiti in presenza dei quali è possibile esperire lo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (cd. silenzio-inadempimento).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Ieva Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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