Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Bando – Requisiti – Possibilità  di partecipare in ATI o avvalimento – Conseguenze

Dev’essere respinta  per difetto di periculum in mora  l’istanza cautelare proposta dalla concorrente che contesti la sovrabbondanza dei requisiti di partecipazione prescritti per l’ammissione alla gara, ove la stessa possa comunque parteciparvi  costituendo un’Associazione temporanea di imprese ovvero ricorrendo all’avvalimento.

Pubblicato il 20/04/2018
N. 00169/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00436/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2018, proposto da 

La Lucentezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella n. 36; 

contro
Adisu Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, p.zza Luigi di Savoia n.5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del bando di gara per l’affidamento del global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari (CIG 74078932B1), in G.U., 5^ serie speciale, del 9 marzo 2018;
– della delibera del direttore generale n. 205 del 5.3.2018 (determinazione di settore n. 28), recante la determina a contrarre;
– del disciplinare di gara e del capitolato speciale;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Adisu Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che, allo stato, non emerge la sussistenza del periculum in mora poichè la lex specialis non pare precludere la partecipazione alla gara della ricorrente e la possibilità  di formulare un’offerta, tenuto conto che le imprese possono partecipare in ATI o ricorrere agli strumenti previsti dal Codice, conformemente a quanto già  statuito da questo T.A.R. su analoga questione (Cfr. T.A.R. Bari, ord. n. 37 del 24 gennaio 2018);
Ritenuto che la complessità  delle questioni sottese alla controversia giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare. 
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO