Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Aggiudicazione – Comunicazione – Decorenza termine – Efficacia del provvedimento – Irrilevanza

Il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara d’appalto deve essere proposto, ai sensi dell’art. 120, co.5, del c.p.a. entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 76, co.5, d.lgs. n. 50/2016) a nulla rilevando la successiva verifica della documentazione dell’aggiudicatario che, se conforme a quanto dichiarato e richiesto, rende l’aggiudicazione efficace (art. 32, co.7, d.lgs. n. 50/2016). 

Pubblicato il 20/04/2018
N. 00610/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2018, proposto da: 
Conscoop s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Guerrieri, con domicilio eletto presso lo studio Michele Avv. Guerrieri in Bari, via Principe Amedeo n. 147; 

contro
Azienda Pubblica di Servizi alla persona Dr. Zaccagnino Vincenzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 
Provincia di Foggia; 

nei confronti
Glob. Serv. Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi n. 3; 

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione n. 248 del 14.2.2018, pubblicata il 15.2.2018 sull’albo pretorio on-line della Provincia di Foggia (DOC. 1), non comunicata alla ricorrente CONSCOOP, con cui la Provincia di Foggia, quale S.U.A., ha dichiarato l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di appalto “per l’affidamento di lavori per un “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza” , da eseguirsi presso l’ ASP Fondazione “Dr. Vincenzo Zaccagnino” in San Nicandro Garganico (Fg), dell’importo a base d’asta di € 519.354,36 (euro cinquecentodiciannovemilatrecentocinquantaquattro/36), C.I.G. 7060006541, C.U.P. F51B16000690007, a Glob. Ser. Soc. Coop. a r.l. di Foggia, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Pubblica di Servizi alla persona Dr. Zaccagnino Vincenzo e della Glob. Serv. Società  Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con il presente ricorso la Conscoop s.c. a r.l. contesta l’aggiudicazione della gara per l’affidamento di “lavori per un Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza in San Nicandro Garganico” (Fg) indetta dalla Provincia di Foggia in qualità  di S.U.A. 
1.1 – La ricorrente, con distinti motivi di gravame, lamenta l’omessa attribuzione di punteggi in relazione ai sub criteri B 3.2 (certificazione Sa8000), C1 e D1, nonchè eccesso di potere in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica – sub criterio B1 – dell’aggiudicataria, che andrebbe considerata come variante peggiorativa rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
2 – Hanno resistito al gravame l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino (amministrazione aggiudicatrice) e la controinteressata Glob. Serv. Soc. coop., eccependo preliminarmente la tardività  ed inammissibilità  del gravame per carenza di interesse (in mancanza di impugnazione della determina di aggiudicazione) e contestando, poi, nel merito le deduzioni della ricorrente. 
2.1 – Non si è costituita la Provincia di Foggia. 
3 – Alla camera di consiglio dell’11/4/2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dandone avviso alle parti.
4 – Il ricorso è irricevibile per tardività .
4.1 – Ai sensi dell’art. 120 comma 5 c.p.a., il termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione inizia a decorrere “dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 [oggi art. 76 comma 5 D. Lgs. n. 50 del 2016]”.
4.2 – Nel caso di specie, non può condividersi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il provvedimento recante l’aggiudicazione definitiva della gara alla Glob. Ser. Coop. sarebbe la gravata determinazione n. 248 del 14/2/18, mai comunicatale.
4.2.1 – Osta ad una tale ricostruzione in primis un’evidenza di tipo letterale: nell’atto viene richiamata la determina di aggiudicazione del lavori n. 201 dell’1/2/18, sia nelle premesse che nella parte relativa all’oggetto della determina stessa; inoltre, la determina impugnata esplicita in modo chiaro il suo oggetto che attiene alla dichiarazione di efficacia della già  disposta aggiudicazione, per effetto della positiva verifica dei requisiti.
4.2.2 – A non diverse conclusioni conduce anche la lettura “sistematica” degli atti di gara rilevanti ai fini della decisione, come succedutisi nel caso in esame:
– con il verbale n. 8 del 23/1/18 la commissione di gara, in esito alla valutazione delle offerte e alla verifica di congruità  dell’offerta della prima classificata, ha proposto l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; 
– con la determina n. 201 dell’1/2/18 (prot. n. 6845) – non gravata – il dirigente responsabile del settore appalti e contratti ha formulato la “proposta” di aggiudicazione, riepilogando l’intero iter procedimentale e dando atto della “proposta” di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nella seduta del 23/1/18 (il cui verbale, unitamente agli altri, viene qui approvato) e dell’avvio delle verifiche finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati; 
– con pec dell’1/2/18 indirizzata anche alla ricorrente avente ad oggetto “comunicazione a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ¦.del provvedimento di aggiudicazione)”, la S.U.A. ha reso nota l’adozione della predetta determina (prot. n. 6845), evidenziando che essa è pubblicata sul sito internet della Provincia di Foggia; 
– infine, con il provvedimento impugnato, pubblicato il 15/2 e mai comunicato, il dirigente ha dichiarato che l’aggiudicazione è divenuta efficace all’esito dei controlli dei requisiti. 
4.2.3 – Orbene, non sembra fondatamente revocabile in dubbio che la determina n. 201 dell’1/2/18 (prot. n. 6845) sia l’aggiudicazione definitiva che sarebbe stato onere della ricorrente gravare tempestivamente, tenuto conto delle seguenti circostanze:
– l’aggiudicazione “provvisoria” non è più contemplata dal nuovo codice dei contratti pubblici;
– il disciplinare della gara in esame definisce (tuttavia) “provvisoria” solo l’aggiudicazione risultante dal verbale di gara definitivo, subordinato ad approvazione da parte dell’organo competente della S.A.;
– tanto in base all’art. 33 d. lvo n. 50/16 quanto in base alla lex specialis non esiste, quindi, altra proposta suscettibile di futura approvazione a parte quella formulata dalla Commissione di gara, della quale – infatti – si dà  atto nella determina n. 201: di talchè nessuna ulteriore “definitiva” aggiudicazione era ragionevolmente da attendersi nè risulta “preannunciata” nella determina n. 268;
– tutto quanto precede è sufficiente a superare qualsiasi ipotetico dubbio generato dall’uso del termine “proposta di aggiudicazione” nella determina n. 201, sia con riferimento al contenuto dell’atto dirigenziale sia con riferimento alla proposta della Commissione di gara; 
– la circostanza che l’aggiudicazione sia stata subordinata alle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti richiesti, non appare in contrasto con il carattere definitivo dell’aggiudicazione trattandosi soltanto della pedissequa applicazione del dettato normativo contenuto nell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” (TAR Piemonte, sez. II, sent. 25/10/17 n. 1155).
4.3 – Rispetto alla data di ricezione della pec recante la comunicazione di aggiudicazione (1 febbraio 2018), il ricorso risulta proposto intempestivamente, essendo stato portato alla notifica il 13-19/3/18.
5 – La natura della pronuncia e la peculiarità  della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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