Sanità  e farmacie – Pianta organica farmacie – Revisione – Omessa conclusione del procedimento – Fattispecie 

àˆ inammissibile per difetto di interesse concreto, attuale e personale (art. 100 c.p.c.), il ricorso proposto dal titolare di una farmacia in attività  per l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie in itinere.

Pubblicato il 23/04/2018
N. 00622/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2017, proposto da 
Domenico Battaglini, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro, n. 135;

contro
Comune di Stornara, in persona del Sindaco pro tempore;

per la dichiarazione di illegittimità  
dell’inadempimento del Comune di Stornara in ordine al procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica comunale ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge n. 475 del 1968, nonchè per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Stornara di concludere il procedimento;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Tommaso Di Gioia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Domenico Battaglini, che si dichiara titolare di sede farmaceutica nel Comune di Stornara, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità  dell’inadempimento del Comune di Stornara in ordine al procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica comunale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 475 del 1968, nonchè di accertare l’obbligo del Comune di Stornara di concludere il procedimento medesimo.
Il ricorrente, dopo aver premesso che l’art. 2, comma 2 della legge n. 475 del 1968, così come modificato dalla legge n. 27 del 2012, stabilisce che si debba procedere alla revisione del numero delle sedi farmaceutiche entro il mese di dicembre di ogni anno pari, evidenzia che il Comune di Stornara avrebbe lasciato decorrere inutilmente il termini di legge del dicembre 2016 e che, ad oggi, non avrebbe ancora adottato l’atto revisionale di che trattasi.
Il Comune di Stornara non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2018 il Presidente ha sollevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la questione di inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse a ricorrere; la causa, dopo una discussione vertente sulla suddetta questione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
In merito è sufficiente ricordare che l’interesse ad agire di cui all’art. 100 del c.p.c., quale condizione dell’azione, deve avere il carattere dell’attualità , della concretezza e della personalità  (cfr. le sentenze di questa sezione 19 marzo 2015, n. 443 e n. 444 e 21 maggio 2015, n. 1260).
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che “¦il presupposto perchè venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione (nè paventata nè futura nè inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità  del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile” (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).
Ebbene, nel ricorso, la difesa del ricorrente, sotto il profilo dell’interesse, ha affermato che poichè la pianta organica è atto di pianificazione delle farmacie sul territorio, sarebbe interesse di ogni farmacista richiedere ed ottenere l’atto che la legge prescrive come obbligatorio, anche al fine di ottenere una disciplina ordinata ed aggiornata del servizio farmaceutico in ambito comunale.
Inoltre, ha evidenziato che attraverso l’adozione della pianta organica, il Comune di Stornara deve decidere autonomamente quante sedi devono operare sul proprio territorio e, quindi, stabilire se di altre farmacie, oltre quella già  operativa del ricorrente, possa essere autorizzata l’apertura.
Successivamente, in camera di consiglio, a seguito della richiesta del Presidente su quale fosse l’interesse a ricorrere del sig. Domenico Battaglini, la difesa si è limitata a ribadire l’interesse ad un’ordinata pianificazione e ad un miglior e capillare servizio farmaceutico a favore dei cittadini; ha poi genericamente fatto cenno alla presenza nella pianta organica di una seconda farmacia della cui apertura ha precisato di non aver notizie.
Anche tenuto conto di tali precisazioni, il Collegio ritiene che non sia -allo stato- configurabile un interesse concreto, attuale e personale in capo all’odierno ricorrente, tale non essendo quello generico ad un’ordinata pianificazione e ad un miglior e capillare servizio farmaceutico.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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