Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Distributore carburante – Revoca autorizzazione – Ove  l’impianto non sia in esercizio – Periculum in mora  – Non sussiste – Conseguenze 

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare avverso la revoca dell’autorizzazione  di un distributore di carburanti per assenza del periculum in mora ove risulti che l’impianto non sia in esercizio (e, allo stato,  ha confermato   il TAR, le colonnine abbandonate risultino pericolose per i pedoni).

Pubblicato il 18/04/2018
N. 00157/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01371/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Sebastiano Pappalardo Se.Pa. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mingiardi e Marco Tita, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Gabriele D’Annunzio, n. 39/A; 

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco de Robertis, in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 28146 del 25 settembre 2017 del Dirigente Servizi Affari Generali del Comune di Cerignola che ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Cerignola, corso Gramsci n. 9, e la chiusura dell’impianto stesso entro il 21 dicembre 2017; 
– nonchè degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali il parere sfavorevole prot. n. 20509 del 12 luglio 2017 del Dirigente del Settore Area Tecnica e del Comandante della Polizia Locale e il verbale di verifica di incompatibilità  prot. n. 160 del 3 gennaio 2017;
per la condanna ex art. 30 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 del Comune di Cerignola al risarcimento dei danni per l’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa;
per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento del compenso per il pregiudizio arrecato alla ricorrente dalla revoca dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 de 7 agosto 1990.
e sui motivi aggiunti del 28 marzo 2018 
– del provvedimento prot. n. 37932 del 29 dicembre 2017 del Dirigente Servizi Tecnici Urbanistica-Patrimoni che ha disposto la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico in Cerignola, Corso Gramsci, e il ripristino del bene occupato; 
– nonchè degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
per la condanna del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010del Comune di Cerignola al risarcimento dei danni per l’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa;
per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento del compenso per il pregiudizio arrecato alla ricorrente dalla revoca della concessione dello spazio pubblico in Cerignola, corso Gramsci, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 de 7 agosto 1990;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mingiardi e avv. Giuliana Nitti;
 

Considerato che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti ha disposto la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico avendo ritenuto, fra l’altro, che le colonnine di erogazione del carburante comportano pericolo per i pedoni a causa del loro stato di abbandono;
Rilevato che tale apprezzamento discrezionale appare resistere alle censure presentate con i motivi aggiunti;
Considerato che non risulta dagli atti emergere prima facie che l’impianto in questione sia in esercizio, sicchè il paventato pericolo di danno grave e irreparabile all’avviamento commerciale deve essere, allo stato, escluso;
Ritenuto, quanto alle spese occorrenti per l’intimato smantellamento dell’impianto, che parimenti non ricorrono esigenze cautelari, trattandosi di danno integralmente risarcibile;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare. 
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO