Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Art. 337, co.2, c.p.c.  – Fattispecie

Il giudizio amministrativo che sia connesso ad un precedente giudizio che investe una questione pregiudiziale deve essere sospeso, considerato che nel giudizio  nuovo è stata invocata “l’autorità  della sentenza” del precedente giudizio ai sensi dell’art. 337, co.2, del c.p.c., norma disciplinate la sospensione facoltativa che risulta applicabile al processo amministrativo in virtù  del rinvio esterno ai sensi degli artt. art. 39, co.1 e 79, co.1, del c.p.a..

Pubblicato il 19/04/2018
N. 00596/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2012 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2012, proposto da 

SI.ECO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abate Gimma, 94; 

contro
Comune di Peschici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 804 del 21/3/2012, con il quale il Responsabile del II Settore del Comune di Peschici ha determinato il “compenso revisionale” spettante alla Società  SI.ECO S.p.A. in relazione all’espletamento del servizio di igiene urbana affidato con i contratti rep. n. 24 del 1/6/2001, rep. n. 34 del 28/2/2002, rep. n. 81 dell’1/3/2004, rep. n. 183 del 20/6/2007;
– di ogni altro atto presupposto e connesso;
nonchè
per l’accertamento
– del “compenso revisionale” effettivamente spettante alla SI.ECO S.p.A. in relazione ai detti contratti, con l’aggiunta degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
 

Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 804 del 21/3/2012, con il quale il Responsabile del II Settore del Comune di Peschici ha determinato il “compenso revisionale” spettante alla Società  SI.ECO S.p.A. in relazione all’espletamento del servizio di igiene urbana affidato con i contratti rep. n. 24 del 1/6/2001, rep. n. 34 del 28/2/2002, rep. n. 81 dell’1/3/2004, rep. n. 183 del 20/6/2007; nonchè per l’accertamento del “compenso revisionale” effettivamente spettante alla SI.ECO S.p.A. in relazione ai detti contratti, con l’aggiunta degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002;
Rilevato che, con sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n. 272 del 2.2.2012, è stato dichiarato il diritto della SI.ECO S.p.A. a vedersi corrisposta la revisione prezzi sul canone d’appalto in relazione al servizio di igiene urbana espletato in virtù dei contratti di appalto intervenuti con il Comune di Peschici e che detto compenso fosse determinato e corrisposto “sulla base dei parametri degli indici FOI”;
Rilevato che detta sentenza è stata impugnata dalla società  ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato, con impugnativa tuttora pendente e pandettata al n. R.G. 4632/2012;
Considerato che, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., “quando l’autorità  di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.”;
Considerato che detta disposizione, relativa ad una ipotesi di sospensione c.d. facoltativa del giudizio, può ritenersi applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a. – non ravvisandosi ragioni di incompatibilità  – e della previsione normativa di cui all’art. 79, comma 1, c.p.a., secondo cui “la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.”;
Considerato che, nel senso della operatività  della citata disposizione contenuta nel codice di procedura civile, si è espresso inter plures Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3240 e Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 746, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire;
Considerato che nel presente processo è “invocata l’autorità ” della menzionata sentenza n. 272/2012, per la quale pende giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato (n. R.G. 4632/2012); 
Considerato, altresì, che sussiste nel caso di specie un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra le due emanande statuizioni (quella che verrà  adottata dal Consiglio di Stato all’esito della definizione del giudizio di appello n. R.G. 4632/2012 e quella che chiuderà  il presente processo) e, quindi, un collegamento per cui l’altro giudizio amministrativo (di appello), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudica l’esito della presente causa;
Considerato, in conclusione, che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 337, comma 2, c.p.c. per la sospensione del presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, sospende il presente processo sino alla definizione del giudizio di appello n. R.G. 4632/2012 proposto avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n. 272/2012.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO