Commercio, industria, turismo – Noleggio veicoli senza conducente – Titolo abilitativo – Natura personale – Conseguenze

Poichè il titolo autorizzatorio per l’attività  di noleggio auto senza conducente ha natura personale, dunque è riferito, in caso di società , al suo legale rappresentante,  ed è subordinato al possesso, in capo al richiedente, di determinati requisiti soggettivi prescritti dalla legge, la sostituzione del legale rappresentante della società  comporta la necessità  che quest’ultimo presenti – ai fini della prosecuzione dell’attività  – un’istanza di voltura dell’autorizzazione o di nuova autorizzazione tramite SCIA.

Pubblicato il 17/05/2017
N. 00190/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00393/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2017, proposto da: 

Eco.Dem S.r.l. – Ecologia Demolizione Autorizzata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, n. 120; 

contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Natalia Farella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.- Franco Toni, in Bari, via Salandra, n. 11; 
U.T.G. – Prefettura di Bari, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
¢ del provvedimento prot. 2437 del 30.1.2017 a firma del Comandante della Polizia Locale del Comune di Gioia del Colle, recante revoca dell’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività  di noleggio veicoli senza conducente prot. n. 2960/28197 del 6.12.2002;
¢ della sottostante nota di avvio del procedimento prot. n. 26383 del 23.9.2016 a firma del medesimo Comandante della Polizia Locale;
¢ di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che il provvedimento di ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  di noleggio di veicoli senza conducente afferisce alla competenza del Comune al pari del procedimento che prende avvio con la presentazione della relativa SCIA;
Rilevato che detto titolo autorizzativo, quand’anche richiesto per l’esercizio di un’impresa in forma societaria, ha natura personale ed è subordinato al possesso, in capo al richiedente, di determinati requisiti soggettivi stabiliti dalla legge;
Ritenuto che, pertanto, si tratta di un titolo riferibile esclusivamente alla persona fisica dell’organo rappresentativo della società  con la conseguenza che l’avvicendamento nella carica di rappresentante legale della società  comporta che, ai fini della prosecuzione dell’attività  in questione, il nuovo titolare debba chiedere la voltura dell’autorizzazione o presentare una nuova SCIA a suo nome per conseguirla ex novo;
Rilevato che l’attuale rappresentante legale della società  ricorrente non dispone di analogo titolo autorizzativo a suo nome, nè potrebbe subentrare al suo predecessore nell’originaria autorizzazione, in quanto intrasmissibile, ma potrebbe munirsene sol presentando una nuova SCIA e così prevenire lo stesso pericolo di danno derivante dall’interruzione dell’attività ;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO

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