Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta anomala – Procedimento di valutazione dell’anomalia – Risparmi di spesa sul costo del personale – Clausola sociale – Violazione – Conseguenze 

àˆ da giudicarsi inaffidabile, e pertanto anomala, con conseguente esclusione dalla gara, l’offerta economica che, in sede di procedimento di valutazione della sua anomalia con riferimento ai dichiarati risparmi di spesa sui costi del personale da impiegare, risulti assistita da giustificazioni dell’offerente tali da non essere idonee a chiarire con certezza il numero del personale da impiegare, con quantificazione del relativo regime contributivo, in relazione all’osservanza della c.d. clausola sociale. 

Pubblicato il 25/05/2017
N. 00550/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2017, proposto da: 
Mediterranea Associazione Per Lo Sviluppo Locale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna, Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio Michele Di Donna in Bari, via Cognetti, n. 58; 

contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n.25; 

nei confronti di
Società  Cooperativa Informa A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Massimiliano Maggio, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour n.31; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– del provvedimento di esclusione dalla gara decretata in danno della ricorrente, prima in graduatoria, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, comunicato con nota del 03.04.2017;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della Società  Cooperativa Informa A R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, classificatasi prima in graduatoria con punti 89,10, a fronte del punteggio di 59,49 della seconda (odierna controinteressata), ha partecipato alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, bandita dal Comune di Andria, per l’affidamento della gestione dei servizi offerti dallo sportello “informagiovani”.
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, è stata esclusa con provvedimento del 03.04.2017, motivato in ragione del fatto che “la ditta, non individuando analiticamente il personale fruitore delle detrazioni ed ipotizzando solo l’eventuale applicazione delle stesse, non dà  alla commissione contezza circa l’effettiva quantificazione delle risorse derivanti dalle agevolazioni, soprattutto in considerazione dell’applicabilità  della clausola sociale”.
Più in dettaglio la S.A. non ha ritenuto adeguate le giustificazioni fornite in ordine alla sostenibilità  dell’offerta in relazione al costo del personale ed al relativo risparmio di spesa (incidente sui costi per il personale), derivante dall’applicazione del decreto direttoriale del Ministro del lavoro n. 367 del 16.11.2016 che conferisce particolari benefici in caso di assunzione di personale disoccupato.
Con articolato motivo di ricorso denuncia la violazione della lex specialis di gara e della normativa di settore, lamentando l’erroneità  dell’esclusione, per essere l’offerta (questo in estrema e doverosa sintesi l’impianto del ricorso) assolutamente sostenibile ed più che congruamente giustificata, avendo fornito, peraltro, in sede di offerta (e di giustificazioni), una tabella del personale a mezzo del quale esercitare il servizio (e dunque, da retribuire).
All’udienza camerale del 18.5.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Preme sottolineare che essenziale, ai fini di una corretta individuazione delle giustificazioni offerte, è la lettura della nota di chiarimenti proveniente dalla odierna ricorrente, datata 12.3.2017 (cui si rinvia e che non viene riportata per esigenze di sintesi).
Orbene, le giustificazioni fornite, con tale nota, in ordine al risparmio di spesa sui costi del personale, evidenziano che l’operatore economico non è stato in grado di indicare con certezza il numero di dipendenti da impiegare, quantificando puntualmente il relativo regime contributivo (variabile in relazione all’eventuale applicazione della c.d. clausola sociale).
Conseguentemente le giustificazioni prospettano un ventaglio di possibili alternative in ordine al numero dei dipendenti a mezzo cui prestare il servizio, rispetto alle quali la ricorrente non indica quale sia quella applicabile all’offerta formulata, così rendendola inaffidabile in quanto incerta.
E’, pertanto, condivisibile la conclusione del provvedimento del 3.4.2017 secondo cui l’impresa non ha analiticamente indicato (senza incertezze circa il numero degli operatori da impiegare) il personale fruitore delle detrazioni.
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Mediterranea Associazione Per Lo Sviluppo Locale alla rifusione, in favore del Comune di Andria e della Società  Cooperativa Informa A R.L., delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente in euro 1.500,00, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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