Contratti pubblici – Gara – Offerte – Verifica di anomalia – Svolta dalla Commissione di gara – Procedimento riservato al RUP o Commissione specificamente nominata – Linee guida n. 3/2016 – Conseguenze

àˆ legittima la verifica di anomalia attuata dalla Commissione di gara e non già  dal R.U.P., ovvero dalla Commissione specificamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, giacchè tali ultime soluzioni sono state introdotte con le linee guida ANAC n. 3/2016 pubblicate in data successiva rispetto al bando oggetto della controversia.

Pubblicato il 13/04/2017
N. 00161/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00342/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto da:

Ditta Gielle di Luigi Galantucci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;

contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Castellaneta, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Ga.Mi. Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 231;
Gravili s.r.l. non costituita in giudizio; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della Regione Puglia – Provveditorato Economato – di aggiudicazione del servizio di “Manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti e delle attrezzature antincendio a servizio delle sedi della Regione Puglia” in favore della Ga.Mi. Impianti s.r.l. e della determinazione dirigenziale della Regione Puglia AD 105 del 20.2.2017 comunicata a mezzo pec del 23 febbraio 2017;
– dei verbali di gara specificamente indicati in ricorso e di tutti gli atti della Commissione di gara e del RUP relativi alla verifica della congruità  dell’offerta di Ga.Mi. Impianti s.r.l. e Gravili s.r.l. nella misura in cui le due imprese non sono state escluse dalla procedura di gara;
– dell’omessa valutazione dell’istanza in autotutela della Gielle di Luigi Galantucci recante richiesta di annullamento dell’aggiudicazione;
– di tutti gli atti comunque connessi e/o presupposti e/o conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati, nonchè, per quanto di interesse, della disciplina di gara (lettera invito, capitolato tecnico) in quanto non sanziona con l’esclusione i concorrenti che nella propria offerta economica abbiano omesso voci obbligatorie di costo, ivi compresa quella del comodato/noleggio di apparecchi estintori (punto 2.1 capitolato tecnico);
nonchè per la declaratoria di invalidità  e/o inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata con ogni conseguente statuizione di condanna di risarcimento in forma specifica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Ga.Mi. Impianti s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato, per quanto concerne il primo motivo di gravame (valutazione dell’anomalia dell’offerta effettuata dal solo RUP), che l’invocato punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 (in virtù del quale per le gare soggette al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 dlgs n. 50/2016) non può trovare applicazione con riferimento alla procedura per cui è causa indetta con atto dell’8.11.2016, essendo state dette Linee pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 22.11.2016;
Rilevato che secondo costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2017, n. 369) “Nelle gare pubbliche la valutazione di anomalia ha carattere globale e sintetico, ed è finalizzata all’accertamento dell’attendibilità  dell’offerta, e non all’esame delle singole voci di costo; tale considerazione appare sufficiente ai fini del decidere, anche onde evitare di trascendere in una valutazione di merito (si pensi, per l’evidenza, all’entità  delle penali), che compete solamente alla stazione appaltante, ove non manifestamente irragionevole.”;
Rilevato che le censure di parte ricorrente si concretizzano nella contestazione di singole voci di costo di cui alla offerta della controinteressata aggiudicataria Ga.Mi. Impianti s.r.l., voci che in ogni caso, ad un sommario esame proprio nella fase cautelare, appaiono avere una propria giustificazione;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per concedere la misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 giugno 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Cocomile