Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Art. 116 c.p.a. –  Istanza cautelare – Improponibilità  – Conseguenze

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare accessiva ad un ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., posto che  tale ricorso  è soggetto al rito accelerato dell’art. 87 c.p.a. che prevede la   sua celere trattazione nel merito  in camera di consiglio ma che non contempla la  possibilità  di presentare l’istanza sospensiva. 

Pubblicato il 30/03/2017
N. 00140/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00273/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2017, proposto da: 

Sebastiano Minore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela De Leo, Vito Sportelli, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Comune di Gioia del Colle non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Bianco Giacomina non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. 3655 dell’8.02.2017 di reiezione dell’istanza di accesso avanzata in data 22.12.2016;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria 
del diritto di accesso con ordine di esibizione dei documenti ex art.116, comma 4, c.p.a.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che, il ricorso in epigrafe, è volto all’annullamento del diniego di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. (diniego dell’08.20.2017, su istanza del 22.12.2016), previa concessione della misura cautelare;
Ritenuto che la richiesta di misura cautelare risulta atipica e non può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto non compatibile con lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 116 cod. proc. amm.; 
Considerato che l’interesse di parte ricorrente può essere adeguatamente soddisfatto all’esito della camera di consiglio fissata con i tempi accelerati previsti per il rito dell’accesso (v., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Sez. III, ord. 224 del 23.02.2017);
Ritenuto, pertanto, che- l’istanza cautelare va respinta e che va fissata, ai sensi dell’art. 87. co. 3, cod. proc. amm., la camera di consiglio per la decisione dell’istanza avverso il diniego di accesso agli atti;
Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 
respinge l’istanza cautelare.
Fissa, per la trattazione della domanda secondo il rito dell’accesso ex art. 116 cod. proc. amm., la camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO