Commercio, industria, turismo – Impianti pubblicitari – Istanza per l’installazione su suolo pubblico – Mancato rispetto della distanza da intersezioni – Art. 51 dPR 495/1992 – Diniego –  Legittimità  – Ragioni  

àˆ legittimo il diniego all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico che non rispettino le distanze dalle intersezioni stabilite dall’art. 51 del d.P.R. 495/1992 e che hanno la finalità  di eliminare ostacoli visivi nei punti di maggiore densità  di traffico; ne consegue che solo se la distanza viene misurata da ogni punto esterno di detta area è soddisfatta la finalità  preventiva della disposizione di preservare tutta l’area dalle interferenze visive che potrebbero pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

Pubblicato il 28/03/2017
N. 00305/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da: 
Ditta “I Capricorni” di Vincenzo Bruscella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso lo Studio legale associato Trevi, in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Bonelli, domiciliato exart. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della nota n. 10361 del 17.2.2015 comunicata in data 18.2.2015 con cui l’Amministrazione comunale ha espresso il diniego definitivo alla installazione di cartelli pubblicitari, ivi compreso il diniego preliminare comunicato con nota del 27.6.2014 n. 33343, nonchè i pareri sfavorevoli del Comando di Polizia Municipale e del IV Settore dei lavori pubblici;
– di ogni altro atto presupposto comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per la parte ricorrente l’avv. Daniela Lovicario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver presentato il 30.1.2014 istanza di autorizzazione all’installazione di cinque cartelli pubblicitari su suolo pubblico (comunicazione di inizio dei lavori del 9.6.2014) in via Matera, situata nel centro abitato del Comune di Altamura.
Il Comune ha respinto l’istanza sulla base di due pareri sfavorevoli espressi, rispettivamente, dal Settore dei lavori pubblici e dal Comando di Polizia locale del Comune di Altamura.
Il diniego è impugnato per i seguenti motivi.
1) Violazione del d. lg. n. 507/1993, violazione della l. n. 241/90 con specifico riferimento all’art. 3, violazione dell’art. 7 del regolamento comunale, violazione dell’art. 23 del d.lg. n. 285/1992 e dell’art. 51 del regolamento di attuazione, eccesso di potere per falso presupposto, travisamento, sviamento di potere, contraddittorietà  ed illogicità  manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta.
Il diniego gravato richiama i pareri sfavorevoli espressi dal Comando dei Vigili Urbani e dal Settore dei lavori pubblici del Comune di Altamura e sarebbe, pertanto, in via derivata illegittimo perchè detti atti presupposti, senza specificare in concreto quali siano gli elementi di difformità  degli impianti pubblicitari proposti ne affermano genericamente il contrasto con l’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992; inoltre il diniego sarebbe poi illegittimo perchè non considera che il comma 6 dell’art. 51 citato pone una deroga alle distanze stabilite nei commi precedenti- con la sola eccezione di quelle dalle intersezioni – a favore di quelle stabilite dal regolamento comunale (di seguito anche solo “il regolamento”) approvato con delibera del C.C. n. 173 del 30.11.1994 sull’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 8 ultimo comma), secondo il quale “entro i centri abitati l’affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata, in presenza di marciapiede avente larghezza non inferiore ai due metri”. 
La relazione tecnica, le planimetrie e i rilievi fotografici prodotti dalla ricorrente dimostrerebbero che i pannelli oggetto dell’istanza rispettano le distanze stabilite dal regolamento e che il distacco fra l’asse geometrico di ciascun pannello e il punto di incontro degli assi delle strade che si intersecano è conforme alle distanze di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992. 
2) Violazione dell’art. 20 commi 3 e 8 del d.P.R. n. 380/01, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 -violazione di legge in relazione agli articoli 20, 21 quinquies e nonies della l. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione in relazione al perfezionamento del silenzio assenso.
L’istanza di autorizzazione/permesso di costruire per l’istallazione di cartelli pubblicitari è stata depositata in data 30 gennaio 2014, mentre il diniego definitivo è stato comunicato in data 18 febbraio 2015, dunque oltre un anno dal deposito e ben oltre il termine decorso il quale, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, sopravviene il silenzio assenso.
Ne deriva, secondo quanto argomentato in ricorso, che, ove l’autorizzazione così assentita fosse stata reputata illegittima, non vi sarebbe stata altra via, per l’Amministrazione comunale, che il ritiro in autotutela, previa valutazione dell’interesse pubblico; invece la parte motiva del diniego gravato mancherebbe di ogni riferimento all’interesse pubblico concreto ed attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità  presuntivamente violata.
Resiste il Comune di Altamura, contestando il criterio di calcolo delle distanze adottato dalla ricorrente, che dovrebbero essere misurate dal lato esterno dell’area di intersezione fino al lato del cartello pubblicitario ad essa più vicino.
Acquisita la verificazione disposta per la misurazione, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 495/1992, delle distanze dei pannelli, all’udienza del 21 dicembre 2016 la causa è passata in decisione.
Il secondo motivo, che precede logicamente l’esame delle altre questioni, è infondato.
L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la formazione del silenzio assenso al compiersi del termine per provvedere decorrente dall’istanza di rilascio del permesso di costruire, non è applicabile al caso in decisione perchè la ricorrente ha chiesto il permesso all’istallazione dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico, soggetta pertanto a concessione, previa valutazione di interessi pubblici del tutto prevalenti sulle esigenze di semplificazione insite nella generalizzazione del silenzio assenso ad opera della l. n. 80/2005.
Infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Bari, sez. II, 24.2.2016, n. 231 Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2007 n. 3782; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 febbraio 2009 n. 1113) ritiene che l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell’Autorità  competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità  ambientale degli impianti pubblicitari.
Anche il primo motivo è infondato.
La motivazione posta a fondamento del diniego richiama i pareri della Polizia Municipale e del Settore dei lavori pubblici del Comune di Altamura.
Nel parere della Polizia Municipale del 9.7.2014 si pone in evidenza, per quanto di rilievo ai fini del decidere,
a) che il pannello n. 2 sarebbe collocato nei pressi di uno spazio destinato alla piantagione di alberi e quindi ridurrebbe l’area pedonabile e di transito delle carrozzelle dei portatori di handicap;
c) i pannelli occuperebbero posizioni che non rispettano le distanze dalle intersezioni stabilite dall’art. 51 del d.P.R. 495/1992.
Nel parere del Servizio dei lavori pubblici del 3.7.2014, tra l’altro, si dà  conto del fatto che i pannelli n. 1, n. 4 e n. 5 risultano ubicati davanti alle finestre dei restrostanti fabbricati.
Con riferimento ai cartelli n. 1, 4, 5 e 2 il rigetto dell’istanza trova ragione in un apprezzamento discrezionale in quanto i primi tre interferirebbero con le vedute dei retrostanti fabbricati e l’ultimo con l’accessibilità  del marciapiede.
In proposito non hanno rilievo le doglianze della ricorrente dalle quali non emergono profili di intrinseca irragionevolezza o erroneità  delle conclusioni cui il Comune è pervenuto, tenuto conto che i fatti materiali, che ne costituiscono il presupposto, hanno trovato conferma nelle fotografie allegate alla relazione del verificatore.
Trattandosi poi di un capo di motivazione autosufficiente non sono determinanti le censure che la ricorrente oppone alle altre difformità  dei predetti cartelli (1, 4, 5 e 2) – per violazione delle distanze dalle intersezioni evidenziato nel parere del Comando di Polizia municipale- le quali non consentirebbero di annullare il diniego in parte qua.
Quanto ai cartelli n. 3, n. 4 e n. 5 il verificatore ha effettivamente confermato che nella planimetria allegata all’istanza, essi sono collocati a distanza dalle intersezioni inferiore a quella minima stabilita dall’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992.
A tale riguardo non meritano adesione le critiche al metodo di misurazione adottato dal verificatore, lo stesso applicato dal Comune nel procedimento culminato con il diniego impugnato, considerato che, chiaramente, secondo il comma 1 n. 26 dell’art. 3 del d.lg. 285/1992 per intersezione deve intendersi l’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse. 
Considerato, poi, che le norme sulle distanze dei pannelli pubblicitari dalle intersezioni hanno la finalità  eliminare ostacoli visivi nei punti di maggiore densità  di traffico, non è revocabile in dubbio che solo se la distanza viene misurata da ogni punto esterno di detta area è soddisfatta la finalità  preventiva della disposizione di preservare tutta l’area dalle interferenze visive che potrebbero pregiudicare la sicurezza della circolazione. 
Quanto detto assorbe ogni altra questione prospettata nel ricorso.
Tuttavia, a fini conformativi, il Collegio ritiene utile sottoporre a scrutinio anche la tesi sostenuta in ricorso, secondo la quale non troverebbero applicazione, nella specie, le distanze dai cartelli stradali, delle quali il verificatore ha rilevato la violazione, perchè il comma 6 dell’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992, fatti salvi i distacchi minimi dalle intersezioni, consente di derogare alle altre distanze previste dall’art. 51 cit. – ivi comprese quelle dai cartelli stradali -ove il regolamento comunale ne preveda altre.
La ricorrente quindi evidenzia che i pannelli oggetto dell’istanza rispettano la distanza di 2 metri dalla carreggiata stabilita prescritta dall’art. 8 del regolamento del Comune di Altamura, con conseguente irrilevanza della verificazione nella parte in cui riferisce che tutti i pannelli si trovano o si troverebbero – se riportati a distanza regolamentare dalle intersezioni – ad una distanza dai cartelli stradali inferiore a quelle prescritta.
La tesi si infrange sul dato positivo.
L’art. 8 del regolamento del Comune di Altamura sulle affissioni approvato il 30.11.1994 dispone: Lungo ed in prossimità  delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell’art. 51, primo comma, approvato con decreto legislativo 16.12.1992 n. 495, l’affissione dei manifesti come definiti dall’art. 6 dello stesso regolamento. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non inferiore a due metri.
Per potersi stabilire se effettivamente nel caso in decisione possa prescindersi dalle distanze dai segnali stradali stabiliti dalla normativa nazionale, occorre comprendere la portata dell’espressione “affissione di manifesti” di cui alla citata disposizione.
A tal fine deve farsi riferimento al d.P.R. n. 495/1992 vigente ratione temporis, che, non all’art. 6 come erroneamente indicato nel regolamento comunale, ma all’art. 47 considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso ne’ per luce propria, ne’ per luce indiretta.
La stessa disposizione definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Tali definizioni sono testualmente recepite nell’art. 5 del regolamento comunale.
I manufatti oggetto dell’istanza della ricorrente – pannelli strutturalmente autonomi ed ancorati al suolo – sono chiaramente riconducibili alla nozione di cartello non a quella di manifesto, ipotesi per la quale solamente il regolamento prevede una distanza di due metri dalla carreggiata con deroga delle distanze stabilite dall’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992.
Ne consegue che, come rilevato nella verificazione, i pannelli in questione non rispettano le distanze di legge dai cartelli stradali, nè se posizionati alla distanza regolamentare dalle intersezioni indicata nel progetto (pannelli n. 1 e n. 2), nè se collocati nella diversa posizione che dovrebbero assumere per rispettare il distacco dalle intersezioni (pannelli n. 3, n. 4 e n. 5).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La natura interpretativa della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio, fatta eccezione per il compenso dovuto al verificatore, che va posto a carico della parte soccombente. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio e pone definitivamente a carico della ricorrente il compenso dovuto al verificatore che liquida in € 600,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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