Giurisdizione – Giurisdizione del G.O. – Servizi pubblici – Pagamento dei corrispettivi contrattuali

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di pagamento della tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti soldi urbani proposta dal soggetto gestore della discarica, trattandosi di controversia inerente il mancato pagamento del corrispettivo fissato in contratto, sia pure attraverso il rinvio con funzione eterointegrativa a provvedimenti determinativi di tariffe. Nè vale a radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo l’adozione da parte del Comune debitore di una delibera di Giunta con cui si stabilisce unilateralmente di non provvedere alla corresponsione delle somme, nella misura richiesta e fissata in contratto, e di accantonarle in attesa della corretta determinazione degli oneri di esercizio post chiusura. Tale deliberazione, infatti, è esplicazione di poteri di autotutela privatistici posti in essere da una parte contrattuale a tutela della propria posizione debitoria, prescindendosi del tutto dall’esercizio di (inesistenti) poteri pubblicistici.

Pubblicato il 24/03/2017
N. 00282/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2011 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2011, proposto da: 

Amiu s.p.a. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Operamolla, Silvio Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Arzano in Bari, via Principe Amedeo, 82/A; 

contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Comune di Terlizzi; 

per la condanna 
del Comune di Barletta al pagamento della somma di € 3.957.497,04 pari alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto a titolo di corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella discarica gestita dall’AMIU s.p.a..
 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

1. Con il ricorso in epigrafe l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (d’ora in poi AMIU), ha chiesto condannarsi il Comune di Barletta al pagamento delle somme ancora dovute a saldo, a titolo di oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani sversati nella discarica da essa gestita nel territorio di Trani, località  “Puro Vecchio”. Il ricorso è stato proposto a seguito di riassunzione ex art. 59 della L. 69/2009, avendo il Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Barletta – preventivamente adito dall’A.M.I.U. – declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con sentenza n. 494/2009, depositata il 29 settembre 2009.
2. Si è costituita con controricorso l’intimata Amministrazione comunale, asserendo l’infondatezza dell’avversa pretesa creditoria, stante la nullità  delle delibere determinative delle tariffe applicate dall’AMIU.
3. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2017, il Collegio, non condividendo le argomentazioni poste dal giudice ordinario a fondamento della pronuncia declinatoria, ha preliminarmente chiesto alle parti, ex art. 73 c.p.a., di interloquire in ordine all’ammissibilità  del ricorso sotto il profilo della carenza di giurisdizione, ritenendo la questione oggetto di controversia rientrare tra quelle in materia di pubblici servizi escluse dalla sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., in quanto concernente “indennità , canoni ed altri corrispettivi”.
4. Indi, sulle conclusioni espresse delle parti nel corso della discussione orale, sostanzialmente riproduttive delle opposte tesi in punto di giurisdizione già  espresse innanzi al Tribunale di Trani (come da verbali e memorie in atti), il Collegio si è riservato per la decisione.
5. Deve sul punto subito osservarsi che per quanto ampio ed articolato possa essere stato il dibattito processuale antecedente alla propria pronuncia, il Collegio non può prescindere dal potere-dovere che a norma dell’art. 9 c.p.a., residua in ogni caso in capo al Giudice Amministrativo adìto, di rilevare ex officio il proprio difetto di giurisdizione, ove ritenga non sussistente tale presupposto processuale, la cui verifica costituisce il primo passaggio logico da svolgere. 
5.2 Nel caso di specie va escluso che la controversia sia attratta alla giurisdizione di questo giudice amministrativo, involgendo un diritto soggettivo di credito, non soggetto ad intermediazione o affievolimento alcuno, da far valere innanzi al giudice ordinario. 
5.2.1 Come è noto, infatti, il legislatore del 1998, con l’art. 33 del D. Lgs. n. 80 ha istituito la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia pubblici servizi.
5.2.2 Successivamente, le note sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007 hanno precisato, da un lato, che la mera partecipazione della Pubblica Amministrazione al giudizio non rappresenta elemento sufficiente perchè si radichi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e, dall’altro lato, che non è parimenti sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perchè questa possa essere devoluta al Giudice Amministrativo. In particolare, dette sentenze hanno escluso dal novero delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, quelle relative a indennità  canoni ed altri corrispettivi, svincolati dal contestuale esercizio, da parte dell’Amministrazione, di un potere autoritativo.
5.2.3 I superiori principi sono ora chiaramente desumibili dalla formulazione dell’art. 7 c.p.a. e, in subiecta materia, dall’ art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., che attribuiscono la giurisdizione esclusiva al g.a. sul presupposto che la controversia abbia sempre un collegamento, pure indiretto o mediato, con l’esercizio del potere, escludendosi quelle di natura meramente patrimoniale, in cui sono estranee al thema decidendum le modalità  attraverso cui il potere è stato esercitato (ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 379).
5.3 Nel caso di specie la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo di credito, senza che si presentino, nemmeno latamente, intrecci con l’esercizio di poteri pubblici e correlative posizioni di interesse legittimo, lamentando la ricorrente società  null’altro che il mancato pagamento del corrispettivo per come fissato in contratto, sia pure attraverso il rinvio, con funzione eterointegrativa, a provvedimenti determinativi di tariffe, in parte qua nemmeno tempestivamente impugnati. 
5.3.1 Va sul punto anche rimarcato come sia ininfluente la circostanza, ingiustificatamente valorizzata dal giudice ordinario, per cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Ente abbia poi adottato la delibera giuntale n. 202 del 13 settembre 2002, ovvero “atto evidentemente di natura amministrativa, quindi espressione di pubblico potere” (cfr. pag. 3 sent. del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Barletta n. 494/2009), con cui si è stabilito unilateralmente di non provvedere alla corresponsione della somme, nella misura richiesta e fissata in contratto, accantonandole in attesa della definizione della questione concernente la corretta determinazione degli oneri di esercizio post chiusura; questione peraltro sollevata dal Comune di Barletta solo in sede stragiudiziale.
L’adozione di siffatta deliberazione, infatti, pur esplicitando la posizione di aperta contestazione assunta dal Comune con la decisione di sospensione parziale dei pagamenti, non lo ha certo posto in posizione poziore rispetto alla società , potendosi al più qualificare tale modus procedendi, come esplicazione di poteri di autotutela privatistici posti in essere da una parte contrattuale a tutela della propria posizione debitoria, prescindendosi del tutto dall’esercizio di (inesistenti) poteri pubblicistici. Peraltro, a nulla rileva la veste formale utilizzata dal Comune per estrinsecare la predetta scelta, che resta sostanzialmente ancorata alla posizione contrattualmente rivestita.
5.3.2 Inoltre, la circostanza che solo in via di eccezione riconvenzionale e al limitato fine di paralizzare la pretesa attorea venga dedotta la nullità  degli atti determinativi delle tariffe, in ragione dell’eccepito difetto assoluto di attribuzione degli organi deliberativi, non sposta i termini della questione di giurisdizione.
Infatti, in ogni caso le doglianze del Comune non possono che prestarsi ad un mero accertamento incidenter tantumdel Giudice Ordinario, non potendo una questione dedotta in via d’eccezione allargare il thema decidendum e mutare l’oggetto del giudizio, che resta ancorato a questioni di mero debito-credito, tra la società  AMIU (nella veste di creditore) e il Comune di Barletta (nella veste di debitore), essendo il fulcro della vicenda limitato alla mera quantificazione degli importi effettivamente dovuti in forza delle condizioni contrattuali accettate all’atto della sottoscrizione negoziale dalle parti, poste in posizione paritetica nel corso dello svolgimento del rapporto. 
6. Pertanto, tenuto conto delle argomentazioni in precedenza espresse, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. (“Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”) e 59, comma 3, legge n. 69/2009 (“Se sulla questione di giurisdizione non si sono già  pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”), il Collegio ritiene di sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinchè la Corte indichi in via definitiva chi sia il giudice munito di giurisdizione nella presente controversia. 
7. Va inoltre disposta la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 10 c.p.a..
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione con il Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Barletta (sentenza n. 494/2009 del 29 settembre 2009) e per l’effetto dispone la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione del conflitto.
Dispone che la presente pronuncia e copia di tutti gli atti del fascicolo siano trasmessi, a cura della Segreteria, alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti e le comunicazioni di rito.
Sospende nelle more il presente giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO