Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Tardività  – Invalidità  della sanzione irrogata

In materia disciplinare si deve rispettare il principio di immediatezza della contestazione degli addebiti che è da intendersi in senso relativo, potendo la sua applicazione concreta risultare compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo a seconda della complessità  dell’accertamento dei fatti e alla loro valutazione, e che permette al lavoratore di predisporre una sua utile difesa e nello stesso tempo tutelare il legittimo affidamento circa la mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Ne consegue che se la contestazione dell’illecito disciplinare avviene a distanza di tempo dall’accertamento dei fatti e la loro valutazione non giustificano il tempo occorso, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità  della sanzione irrogata. 

Pubblicato il 24/03/2017
N. 00284/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2011, proposto da: 
Vitantonio Sacco, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Orazio Scarcella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Operamolla in Bari, via Dante, 201; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

per l’annullamento
– del provvedimento disciplinare n. 07/11/65/10 R.G. Disc., adottato in data 11 maggio 2011 e notificato in data 16 maggio 2011, con il quale il Provveditore Regionale della Amministrazione Penitenziaria per la Puglia comminava al ricorrente la sanzione della censura, per la mancanza disciplinare di cui all’art. 2 lettera c) del Decreto Legislativo n.449/92; 
– di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al suddetto provvedimento, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. Sacco Vitantonio ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia dell’11 maggio 2011, con il quale gli veniva comminata la sanzione della censura, in relazione alla mancanza disciplinare di cui all’art. 2 lett. c) del Decreto Legislativo n. 449/92.
2. Premetteva in fatto che con atto di contestazione di addebito disciplinare del 24 novembre 2010, notificato in data 26 novembre 2010, il competente Funzionario istruttore gli aveva contestato l’infrazione prevista dall’art. 4, lett. n) del D. Lgs. n. 449/92 (concernente “le indebite osservazioni in servizio, il censurare l’operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi”), punibile con la deplorazione, con la seguente motivazione: “In previsione del seminario di aggiornamento programmato presso la sede di Verbania, la S. V. chiedeva di conoscere preventivamente il programma del seminario che non era mai stato anticipato nel dettaglio agli istruttori, del resto ormai ben consapevoli delle finalità  e degli obiettivi generali degli stages, ed inoltre chiedeva di conoscere il tipo di abbigliamento da indossare e portare al seguito, nonostante fosse condivisa la necessità  di lavorare con la tuta di servizio, e comunque, in assenza del ricambio della divisa di specialità , fosse sempre stato chiaro che il personale dovesse indossare la tuta ginnica in dotazione al Corpo. ” La S. V., inoltre, qualche giorno prima del seminario di Verbania, inviava una mail all’indirizzo della Dott.ssa Gubbiotti, funzionario responsabile della gestione corsi, in cui affermava che la FIJLKAM, per l’attività  svolta dagli istruttori del Corpo, avrebbe «…preso solo elogi senza darci nessun riconoscimento federale per meriti eccezionali, tipo un avanzamento di dan, qualifiche tecniche o cariche federali». ” Nel corso di tale seminario e nelle note inviate al Superiore Ufficio Ministeriale, la S. V. reiterava l’atteggiamento, già  osservato in più circostanze, di non condivisione del metodo addestrativo prescelto dall’Amministrazione, convinzione questa espressa con modalità  polemiche e qualche volta apertamente provocatorie. -Infatti, il primo giorno del seminario si presentava con maglietta e pantaloni recanti i loghi del Krav Maga, rifiutandosi decisamente di cambiare abbigliamento e dichiarando di non avere altri indumenti. Perseverava in tale comportamento anche nei giorni successivi, ed all’invito di cambiare abbigliamento o in caso contrario di abbandonare la palestra, manifestava ferma opposizione e si allontanava con fare minaccioso dichiarando la sua indisponibilità  a causa di un malore. ” Tali fatti ed atteggiamenti hanno indotto l’Amministrazione a richiamarLa ad un comportamento più costruttivo e corretto, ad attenersi nello svolgimento delle attività  addestrative alle indicazioni tecniche condivise dagli altri istruttori ed elaborate con la consulenza degli esperti della FIJKAM ed a chiarire esplicitamente la Sua posizione. ” Infine da alcuni approfondimenti effettuati è emerso che su di un sito internet (htpp:/blog.libero.it/Pellegrino/8591664.html), nel quale viene presentato un corso di difesa personale il cui programma addestrativo è pressochè identico a quello adottato dall’Amministrazione, modificato solo per alcuni dettagli, appaiono immagini in luoghi presumibilmente istituzionali della S. V. che indossa vestiario del Corpo”.
2.2 Riferiva, inoltre, che all’esito del procedimento disciplinare, il Provveditore, tenuto conto delle difese svolte e delle conclusioni del Consiglio Regionale di disciplina, derubricava l’infrazione contestata e irrogava la sanzione della censura, ai sensi dell’art. 2, lett. c) D. Lgs. n. 449/92 (concernente “la mancanza di correttezza nel comportamento”).
3. Deduceva, in diritto, un unico articolato motivo di ricorso, con cui lamentava, in estrema e doverosa sintesi, la violazione della normativa applicabile al procedimento disciplinare in questione (artt. 10, lett. A, 15, co. 4 e 17, co. 3, del D. Lgs. n. 449/92) e l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta nonchè sproporzione tra il presunto fatto commesso e la sanzione irrogata.
3.1 Più nel dettaglio, evidenziava che benchè i fatti oggetto della contestazione risalissero a giugno 2010, la relativa contestazione degli addebiti era stata elevata solo a fine novembre 2010, con conseguente violazione dell’obbligo di procedere con assoluta immediatezza alla rilevazione delle mancanze disciplinari commesse, a fronte del chiaro disposto dell’art. 10, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 449/1992, con conseguente lesione dell’ineludibile diritto alla difesa.
3.2 Si contestava, inoltre, la mancanza di motivazione del provvedimento disciplinare adottato dal Provveditore Regionale per aver decretato di infliggere la sanzione proposta dal Consiglio Regionale di Disciplina, senza tuttavia nemmeno procedere ad un sommario esame del fascicolo, dal quale avrebbe potuto evincere la presenza dei denunciati vizi sia formali e/o procedurali che sostanziali, puntualmente evidenziati dal Sacco nei propri scritti difensivi.
3.3 Infine, si rimarcava che l’adozione della sanzione disciplinare adottata sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai fatti contestati, tenuto conto della circostanza che gli stessi, ove singolarmente considerati, risultano del tutto privi di qualsivoglia rilievo disciplinare, non potendosi punire chi cerca di apportare migliorie all’attività  dell’Amministrazione o a penalizzare chi può aver utilizzato (peraltro solo in un’unica occasione) un abbigliamento diverso da quello in dotazione all’Amministrazione o a chi sia stato indicato come esempio al fine di pubblicizzare l’operato dell’Amministrazione Penitenziaria stessa.
4. Si costituiva con memoria di stile l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 febbraio 2017.
6. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
6.1 Rappresenta ius receptum in materia disciplinare il principio per cui alla contestazione degli addebiti disciplinari debba procedersi con speditezza ed immediatezza, nel rispetto della necessaria continuità  cronologica tra mancanza e contestazione, onde consentire al lavoratore il pronto allestimento di un’utile difesa, e, inoltre, nel caso di ritardo della contestazione, tutelare il legittimo affidamento circa la mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità  della sanzione irrogata (cfr. Cass. 27 giugno 2013 n. 16227).
6.2 La giurisprudenza ha anche chiarito che il detto principio deve essere inteso in senso relativo, potendo nella sua applicazione concreta risultare compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore per la loro valutazione, dovendosi valutare il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 c.c., tenendo conto della specifica realtà  fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l’illecito disciplinare, della gravità  dei fatti e della complessità  delle indagini necessarie nonchè del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità , la gravità  della condotta del lavoratore.
6.3 Sulla scia di tale ricostruzione pretoria, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, va constatata, nella fattispecie, l’evidente violazione del principio, pur tendenziale e non assoluto, di immediatezza della contestazione disciplinare, non riscontrandosi in relazione alla sequenza dei fatti che hanno condotto alla contestazione dell’addebito e ritenuti meritevoli di sanzione, alcuna plausibile esigenza istruttoria in grado di giustificare il decorso di un termine così lungo (oltre cinque mesi) tra la loro conoscenza (tra marzo e giugno 2010) e il successivo addebito disciplinare.
6.4 L’Amministrazione, infatti, ben avrebbe potuto procedere alla celere contestazione disciplinare, non emergendo dalla documentazione depositata in giudizio la necessità  di effettuare particolari accertamenti istruttori idonei a procrastinare la fondamentale garanzia difensiva di rapida conoscenza degli illeciti contestati, peraltro anche a fronte dell’esigenza di tutela dell’affidamento del dipendente che, in tale contesto, andava reso tempestivamente edotto della circostanza che la dialettica instaurata con l’Amministrazione – al solo dichiarato scopo di sottoporre, nella qualificata veste di istruttore, proposte e valutazioni in un’ottica collaborativa volta al miglioramento dell’efficienza degli stage di addestramento – era stata valutata come suscettibile di rilievo disciplinare. 
7. La fondatezza della prima censura, di carattere assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato.
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

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