Contratti pubblici – Gara – Fornitura ospedaliera – Specifiche tecniche – Fattispecie 

àˆ legittima l’esclusione dalla gara d’appalto per una fornitura ospedaliera di una ditta che abbia offerto un prodotto non conforme nè equivalente a quello individuato a base di gara tramite specifiche tecniche (nella specie era richiesto un sistema automatico per la separazione del sangue intero e la produzione di singoli emocomponenti, laddove l’offerta riguardava un sistema semi-automatico).


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Cons. Stato, Sez. III, ric. n. 9731/2016; ordinanza 26 gennaio 2017, n. 339 -2017.

Pubblicato il 23/11/2016
N. 00543/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01263/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2016, proposto da: 

Fresenius Kabi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, C.F. FRRGPP50B08M109X, Fabrizio Lofoco, C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Esposito, C.F. SPSDRN72H09A662Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, n. 118; 

nei confronti di
Terumo Bct Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Krauss, C.F. KRSGNE73P06L736P, Arcangelo Paolo Gallucci, C.F. GLLRNG81H29F104R, Emilia Straziuso, C.F. STRMLE71S56G942P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bari, via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della determinazione n. 1474 del 14 ottobre 2016 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
b) dell’avviso d’interesse da parte dell’Azienza Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, limitatamente a quanto disposto con riferimento al lotto 1 della fornitura in oggetto, quale atto presupposto;
c) dell’avviso di preinformazione “Italia – Bari: Apparecchi e strumenti per trasfusione e infusione 2016/s 074-128833” relativo alla fornitura di cui al predetto avviso di interesse, limitatamente a quanto disposto con riferimento al lotto 1, quale atto presupposto;
d) del parere espresso dal direttore Ostuni e trasmesso alla U.O. Appalti dell’Azienza Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Contratti in data 29.7.2016 con nota prot. n. 619/CT/16;
e) ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto o comunque connesso alla procedura di affidamento della fornitura di cui al provvedimento sub a), allo stato non conosciuti dalla ricorrente;
f) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con i precedenti;
per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione dell’efficacia
del contratto, eventualmente sottoscritto dall’Azienza Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dalla società  Terumo BCT Italia s.r.l. nelle more della definizione del giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione
del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica ovvero, solo in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria; 
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Terumo Bct Italia S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Emanuele Assereto, su delega dell’avv. Giuseppe Franco Ferrari, avv. Adriano Esposito e avv. Paolo Clemente, su delega dell’avv. Emilia Straziuso;
 

Considerato che ad un sommario esame tipico della fase cautelare non pare sussistere il fumus boni iuris, atteso che l’Azienda Ospedaliera ha fornito una spiegazione plausibile della specifica tecnica introdotta nella disciplina della procedura de qua, consistente nella richiesta di un sistema automatico per la scomposizione del sangue intero e la produzione di singoli emocomponenti;
Ritenuta, pertanto, alla luce della suddetta specifica tecnica, la valutazione di non conformità  del sistema semi-automatico, offerto dalla ricorrente, coerente con la disciplina della procedura di che trattasi e adeguatamente motivata;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la complessità  della questione sottesa alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO