Enti e organi della p.A. – Comune – Prelazione – Riesercizio del potere in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del primo atto di prelazione – Limite temporale

Ai sensi dell’art. 62, co.3, D.Lgs. n. 42/2004 il diritto di prelazione sul bene culturale  da parte dell’Amministrazione comunale può essere esercitato mediante l’adozione del relativo provvedimento  e la sua consegna all’agente che attua la notificazione (trattandosi di un atto recettizio) entro 60 giorni dalla ricezione della denunzia  di trasferimento del bene (nella specie il dies a quo è stato calcolato dalla ricezione della notifica della sentenza di annullamento  in sede giurisdizionale del primo atto di prelazione ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, il che consentiva al Comune di riesercitare la prelazione purchè entro il suddetto termine).

Pubblicato il 24/11/2016
N. 01304/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2011, proposto da: 
Giovanni Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano C.F. VNADGI67T23F839N, Francesco Mascoli C.F. MSCFNC65E22A662A, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Puglia in Bari alla piazza Massari n.6; 

contro
Comune di Corato; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
della D.C.C. n. 68/2010 recante rinnovamento del provvedimento di prelazione su immobile assoggettato a vincolo di interesse storico; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4-9/2/11 e depositato il 9/2/11, Roberto Giovanni ha impugnato la delibera di C.C. in epigrafe indicata, recante rinnovazione del provvedimento di prelazione ex artt. 60 e ss. d. l.vo n. 42/04 in relazione all’immobile sito in Corato al largo Plebiscito n. 29.
Il ricorrente espone che la prelazione sul predetto immobile (da lui acquistato dal fallimento della GENESI s.p.a.) era già  stata esercitata dal Comune di Corato con D.C.C. n. 9 del 13/3/2007, destinando l’immobile de quo a “contenitore culturale”. Tuttavia, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4868/2010 (in riforma della statuizione di primo grado) tale delibera era stata annullata per difetto di motivazione.
Il ricorrente, in seguito, a fronte della volontà  manifestata dal Comune (con nota 32497/10) di rinnovare la prelazione aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato.
1.1.- Con il primo motivo di ricorso, il Roberto invoca la nullità  della gravata delibera siccome emessa quando il termine perentorio di 60 gg dalla ricezione della denuncia ex art. 59 d. lvo 42/14 era abbondantemente scaduto da anni. 
1.2.- Con il secondo, deduce invece che, anche a voler ritenere la prelazione rinnovabile in seguito all’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale, il nuovo atto avrebbe dovuto essere adottato e notificato all’alienante ed all’acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza del Consiglio di Stato: nel caso di specie, invece, la sentenza di secondo grado recante l’annullamento della prima prelazione risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’ 11/8/10 nonchè presso la casa comunale il successivo 12/8; la delibera gravata è stata adottata il 16/12/10 e notificata (peraltro al solo Roberto e non pure all’alienante) il successivo 27/12.
2. Il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali si è difeso con memoria di mero stile.
3. Non ha invece preso parte al giudizio il Comune di Corato.
4. Con memoria del 19/10/11, il ricorrente ha dedotto che il Consiglio di Stato (sez. VI, con sentenza del 10/3/11 n. 1549) ha rigettato il ricorso per l’ottemperanza da lui proposto, statuendo anche in ordine alla legittimità  del rinnovo della prelazione in seguito ad annullamento in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha precisato, pertanto, che il presente giudizio resta circoscritto alle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso.
5. All’udienza del 21 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il primo motivo di ricorso si palesa inammissibile per divieto di bis in idem e preclusione di giudicato, risultando la D.C.C. n. 68/2010 già  oggetto del giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato da ultimo citata, proprio in relazione al profilo della legittimità  della rinnovazione dell’esercizio del potere, con statuizione che sul punto fa stato tra le parti (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17/12/15 n. 5729).
7. Fondato è, invece, il secondo motivo. 
7.1.- L’art. 61 del d. lvo 42/04 tra le “condizioni della prelazione” stabilisce che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia ovvero di centoottanta giorni nel caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, “il provvedimento di prelazione è notificato all’alienate e all’acquirente. La proprietà  passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica” (co. 3); il successivo art. 62, al comma 3, ribadisce che il Ministero ovvero l’ente interessato in caso di rinuncia del primo, “adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienate ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni sessanta giorni dalla denuncia medesima”.
“La norma sembra dunque configurare la prelazione come un provvedimento recettizio; la giurisprudenza ha attenuato il rigore della norma ritenendo sufficiente che nel termine l’Amministrazione abbia adottato e consegnato il provvedimento all’agente incaricato della notificazione, e quindi svolto ogni attività  volta a far entrare nella sfera di conoscibilità  del destinatario della notifica il contenuto dell’atto di prelazione, senza che sia necessario che il procedimento di notificazione si sia perfezionato anche per il destinatario (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3762)” – T.A.R. Umbria, sez. I, sent. 10/4/13 n. 221.
7.2.- Orbene, pur acclarata la legittimità  del ri-esercizio del potere relativo alla prelazione in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del primo atto di prelazione, è indubitabile che l’Amministrazione non possa ritenersi facultizzata sine die quanto alla decisione di (ri-)esercitare o meno il diritto di prelazione. Il potere in esame, a parere del Collegio, va comunque esercitato entro un circoscritto limite temporale (quello di sessanta giorni ex artt.61 e 62 cit.), che non può che decorrere dalla data di notifica o comunicazione della sentenza che ha disposto l’annullamento del primo atto di prelazione (sent. Consiglio di Stato n. 4868/10, in atti). 
Nella fattispecie, l’atto gravato è stato adottato il 16/12/10 e notificato al ricorrente il successivo 27/12, laddove la sentenza del Consiglio di Stato risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’11/8/10 nonchè presso la casa comunale il successivo 12/8. 
àˆ evidente, quindi, che già  la sola adozione dell’atto è avvenuta quando il termine di sessanta giorni (computato come sopra indicato) era abbondantemente spirato. 
7.3.- Nè ricorre alcuna delle circostanze (che, peraltro, sarebbe stato onere dell’Amministrazione dedurre) determinanti il prolungamento di tale termine.
Per le suesposte ragioni, assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso, il gravame va accolto con conseguente annullamento della delibera consiliare impugnata. 
8. Le spese (in applicazione del principio della soccombenza) vanno poste a carico del Comune di Corato e si liquidano in dispositivo; sussistono giusti motivi per disporne, invece, la compensazione tra il ricorrente e il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, fondato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 
Condanna il Comune di Corato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e C.U. 
Compensa le spese tra il ricorrente e il Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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