Espropriazione per pubblica utilità  – Acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 – Avvio della procedura – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Ragioni 

Dev’essere rigettata l’istanza sospensiva rivolta avverso l’atto consiliare di avvio della procedura ablatoria eccezionale disciplinata dall’art. 42-bis  del D.P.R. n. 327/2001, non producendosi danno grave e irreparabile nella sfera giuridica dei proprietari sino all’emanazione del successivo decreto dirigenziale di acquisizione dei suoli.

Pubblicato il 22/11/2016
N. 00540/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01260/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2016, proposto da: 

Maria Terlizzi, rappresentato e difeso dall’avvocato Sonia Petrillo C.F. PTRSNO72H67A509T, domiciliato ex art. 25 cpa presso . Segreteria Del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Comune di Orsara di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Angiolina Sciarappa C.F. SCRNLN67E69D643J, con domicilio eletto presso Daniela Ciruzzi in Bari, c.so Sonnino N.47; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2016 n. 16 per l’acquisizione del diritto di costituzione di servitù di elettrodotto amovibile su aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ai sensi dell’art. 42/Bis del D.P.R. 327/2001, la cui notifica veniva richiesta da parte del Comune all’U.N.E.P. presso il Tribunale di Foggia in data 11/07/2016, e presumibilmente notificato al seguente indirizzo USA, al n. 41 Anderson, R.D., Katonah NY in data 16/07/2016;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Orsara di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;;
 

Atteso che la domanda cautelare risulta proposta nei confronti del deliberato consiliare, in epigrafe meglio specificato, inteso all’acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/01 dei diritti di parte ricorrente sul fondo interessato dalla posa in opera dei pali di illuminazione pubblica;
Considerato che, alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, il solo avvio della procedura ablatoria eccezionale disciplinata dall’art. 42-bis cit. non costituisce attività  effettivamente lesiva della sfera giuridica dei proprietari che restano incisi esclusivamente dagli effetti del provvedimento comunale conclusivo della medesima, ovvero dal decreto dirigenziale, allo stato degli atti, non ancora esistente (ex multis Cons. St. sez. IV n. 3929 del 2016).
Ritenuto, infine, che le spese possano essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza di tutela cautelare: 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO