Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Motivi aggiunti –  Istanza sospensiva- Riguardante l’atto conseguenziale – Conseguenze

Deve essere rigettata l’istanza cautelare proposta con motivi aggiunti rivolti a censurare soltanto l’atto conseguenziale, rendendosi necessario l’esame nel merito dell’intero gravame, compresa l’impugnativa degli atti presupposti.

Pubblicato il 16/11/2016
N. 00533/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02111/2010 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Nicola D’Ecclesiis, Giovanna D’Ecclesiis, Donato D’Ecclesiis, Carmela Tucci, rappresentati e difesi dall’avvocato Sergio Casareale C.F. CSRSRG64C29A662G, domiciliato ex art. 25 cpa presso . Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6; 

Maria Donati, Alfredo Tucci, Benito Tucci, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Nino Sebastiano Matassa C.F. MTSNSB59E17H926N, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, n.35; 
Regione Puglia non costituita in giudizio; 

nei confronti di
Capuzzi Consiglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Clemente C.F. CLMNTL64H23L858P e Innocente Cataldi C.F. CTLNCN78P02A662O, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Alessandro Manzoni, n.169; 
Ra.Co. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonietta Germani C.F. GRMNNT78D53B963Z, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, via Venezia n. 14; 
Angelo Salvatore Petrara, Salvatore Debenedictis, Paolo Calculli, Michele Tedesco, Giuseppe Mazzilli, Luigi Lorusso, Salvatore Mazzilli, Executive Costruzioni Srl, Lucia Malcangi, Carlo Malcangi, Salvatore Malcangi non costituiti in giudizio; 
Liborio Dibattista, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Fortunato C.F. FRTMGV79C45E155G, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Consiglio Comunale di Gravina di Puglia n. 33 del 5 ottobre 2010, pubblicata nell’albo pretorio dal 13 ottobre 2010, conosciuta in data 21 ottobre 2010, avente ad oggetto: “Modifica di perimetrazione del comparto VII (disposizioni in materia urbanistica). Art. 16 – lettera b)”;
– nonchè per il risarcimento dei danni a carico del comune.
Con i motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2014:
– della delibera del Consiglio Comunale di Gravina di P. n° 41 del 27 dicembre 2013, pubblicata nell’albo pretorio dal 30 dicembre 2013, avente ad oggetto: “Modifica di perimetrazione del comparto C3.4 -Giulianello- ai sensi della L.R. Puglia n° 5 del 25/2/2010 – Capo VII (Disposizioni in materia urbanistica). Approvazione definitiva variante al PR.G.”;
– nonchè per il risarcimento dei danni.
Con i motivi aggiunti depositati il 10 ottobre 2016: 
-della Delibera di Consiglio Comunale di Gravina in Puglia (Ba) nr. 23 del 09/06/2016, pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/06/2016 sino al 07/07/2016 ed avente ad oggetto “Delibera n. 21/1999 di Approvazione della realizzazione del Programma di edilizia agevolata – convenzionata ai sensi dell’art. 51 della L. 865,71. REITERAZIONE E RIAPPROVAZIONE”.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia, di Capuzzi Consiglia, di Ra.Co. Srl e di Liborio Dibattista;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Atteso che all’odierna camera di consiglio risulta oggetto di apposita istanza cautelare il solo ricorso per motivi aggiunti depositato il 10.10.2016 avverso la Delibera di Consiglio Comunale di Gravina in Puglia (Ba) nr. 23/2016;
Ritenuto che la fissazione del merito al 15.3.2017, nonchè la natura di atto generale della delibera impugnata in questa sede, e la già  avvenuta realizzazione dell’intervento, escludono in radice ogni profilo di danno grave ed irreparabile;
Considerato, infine, che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare formulata in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato il 10.10.2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO